E’ sempre necessaria la deliberazione del Consiglio dell’Ente di riconoscimento del debito fuori bilancio da assumersi  prima dell’adozione di qualsiasi atto gestionale di impegno di spesa o di pagamento.

Questa regola, diretta ad evitare un’inversione procedimentale lesiva delle attribuzioni dell’Organo consiliare, si applica anche nel caso di debito derivante da sentenza esecutiva e pure nei casi in cui nel bilancio sia previsto uno specifico stanziamento per liti, transazioni e arbritaggi.

Corte dei conti, Sez. di controllo per la Regione Sicilia, deliberazione n. 80/2015/PAR, 22 gennaio 2015, Pres. M. Graffao, Est. L.Centro

Il quesito

Un ente chiede se sia possibile, in presenza di uno stanziamento di bilancio, procedere al pagamento di una spesa nelle ipotesi indicate dal TUEL  all’art. 194, comma 1, lett. a) – sentenze esecutive  –  ed e)  – sentenza di condanna nei giudizi di opposizione alla stima e riconoscimento danni per occupazione illegittime – prima che il Consiglio abbia proceduto al riconoscimento del debito, tenuto conto che l’attività valutativa consiliare sarebbe esclusa nelle ipotesi di ottemperanza alle sentenze e ai provvedimenti esecutivi di condanna. Il vantaggio per l’Ente sarebbe di evitare maggiori spese causate dalle ulteriori azioni del creditore.

Il parere

La Sezione di controllo siciliana non è dello stesso avviso dell’Ente e ritiene, al contrario, che anche nelle ipotesi prospettate e pur in presenza dello stanziamento in bilancio sia assolutamente necessaria la preventiva  e tempestiva deliberazione consiliare “finalizzata a ricondurre l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente, ad individuare le risorse per farvi fronte, ad accertare la sussumibilità del debito all’interno di una delle fattispecie tipicizzate dalla norma, ed, inifine, ad individuare le cause che hanno originato l’obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità”.

Per la Sezione è da escludere, quindi,  la possibilità per l’Ente di provvedere all’impegno della spesa e al suo pagamento prima della valutazione del Consiglio. Al contrario, prima dell’adozione degli atti gestionali, occorre acquisire, nonostante la natura nel caso di sentenze obbligatoria e vincolante della spesa,  la valutazione dell’organo consiliare sugli elementi sopra indicati a garanzia anche della fondamentale distinzione fra attività di indirizzo politico ed amministrativo (di competenza del Consiglio)  e  attività gestionale (di competenza del vertice burocratico).

Il procedimento inverso, ossia l’asssunzione degli atti gestionali di impegno e di pagamento  in un “segmento temporale anteriore alla deliberazione del Consiglio“, finirebbe con il vanificare l’attività di controllo politico – amministrativo che l’ordinamento affida a quest’organo, ledendone le relative attribuzioni, e la correlata verifica da parte della Procura della Corte dei conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002.

Valutazione

La Corte ribadisce un consolidato orientamento della stessa Sezione (pareri n. 55/2014/PAR e 189/2014/PAR) e il “pensiero” prevalente dei giudici contabili (cfr, fra gli altri, pareri  Emilia Romagna 205/2014Basilicata, 76/2014/PAR in materia di lodi arbitrali; Molise n. 291/2014/PAR, in materia di spese legali): la funzione della procedura ex art. 194 del TUEl, a prescindere dalle ipotesi contemplate, è quella di permettere che debiti sorti al di fuori  della procedura di spesa possano rientrare nella contabilità dell’Ente attraverso una preventiva valutazione dell’organo deputato all’esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo, ossia del Consiglio.

E’ da annotare, come ricorda la Corte che i nuovi parametri di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013, prendono a riferimento non più i debiti “formatisi” ma quelli “riconosciuti”, ossia quelli sui quali si è pronunciato il Consiglio con la deliberazione assunta ai sensi del ricordato art. 193 del TUEL.

Giova ricordare, inoltre, che, dopo la novella introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs 126 del 2014, il nuovo testo dell’art. 193, comma 2,  del TUEL, in vigore dal 1 gennaio 2015, anticipa i due termini del 30 settembre e del 30 novembre  al 31 luglio di ciascun anno e rinisce in un’unica deliberazione le attività consiliari assestamento, di verifica degli equilibri di bilancio e di controllo dello stato di attuazione dei programmi, ivi inclusi i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194.

Sul tema vedi in questa Rivista l’articolo “I debiti fuori bilancio”.

 

 

 


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