Nel caso del riconoscimento di debiti da provvedimenti giudiziari esecutivi, è possibile procedere, in deroga alla competenza del consiglio comunale, con determinazione dirigenziale al pagamento se sussiste un pertinente e capiente stanziamento nel bilancio in corso di gestione. L’obbligazione a carico dell’ente (che sorge e si perfeziona per effetto del provvedimento del giudice) può dirsi giuridicamente perfezionata sì da consentire la registrazione dell’impegno di spesa.

La stessa soluzione procedurale può essere seguita anche in caso che il pagamento richieda una preventiva variazione di bilancio (mediante variazione d’urgenza della Giunta) senza che questo iter provochi un vulnus alle prerogative del consiglio, in quanto l’organo consiliare potrà verificare e ratificare successivamente l’operato dei soggetti in precedenza intervenuti, potendo anche scegliere di adottare una diversa soluzione in ordine alle modalità di finanziamento del nuovo debito.

Corte dei conti, sezione controllo per la regione Liguria, deliberazione n. 73 del 22 marzo 2018Presidente Viola, relatore Guerrini


A margine

Il quesito – Un Comune, destinatario di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, domanda se sia possibile  procedere, mediante determinazione dirigenziale, al pagamento della somma ordinata dal giudice, prima che intervenga la deliberazione del Consiglio comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Questa possibilità consentirebbe all’Ente di evitare un maggior esborso di denaro, conseguente alla maturazione di interessi legali o alle spese giudiziarie connesse all’eventuale attivazione delle procedure esecutive.

Il parere – La Corte rammenta che l’art. 94 del TUEL prevede la possibilità per gli enti locali di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da una serie fattispecie tassativamente elencate, tra le quali è compreso il caso delle “sentenze esecutive”.

In  materia l’elaborazione giurisprudenziale è giunta a due approdi, oramai consolidati, ovvero:

  • l’esclusività e non derogabilità della competenza del Consiglio comunale in materia, in ragione delle relative funzioni generali di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché di garanzia dell’equilibrio e della regolarità del sistema di bilancio;
  • la possibilità di estendere il riconoscimento di debiti derivanti da sentenze esecutive a tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione.

In questi casi vige l’obbligo, in capo ad amministratori e i funzionari, di attivare prontamente il procedimento per la tempestiva convocazione del Consiglio comunale, in modo che l’adozione della deliberazione possa avvenire in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini stabiliti, così da impedire la formazione di oneri aggiuntivi a carico dell’ente.

I fini della procedura di riconoscimento possono così essere sintetizzati:

  • ricondurre entro il sistema di bilancio determinate tipologie di spese, generate al di fuori delle autorizzazioni già concesse: il Consiglio deve, nello specifico, riscontrare e dimostrare, secondo precisi canoni e livelli di analisi, che la spesa rientra in una delle casistiche tipizzate dall’art. 194 TUEL;
  • indicare le risorse per far fronte all’assunzione del nuovo impegno contabile e al relativo pagamento, individuandole tra le fonti di finanziamento consentite, nell’ottica della salvaguardia degli equilibri;
  • indagare sulle cause della formazione della posizione debitoria ed accertare eventuali responsabilità foriere di danni erariali.

Nel caso del riconoscimento di debiti da provvedimenti giudiziari esecutivi, l’obbligazione debitoria si impone in virtù della forza imperativa dell’atto proveniente dal giudice che vincola l’Amministrazione ad osservarlo ed eseguirlo, indipendentemente da qualsiasi manifestazione di giudizio in ordine alla relativa legittimità, la quale, del resto, è già implicita nella fonte da cui promana.

Per questa tipologia di debiti, all’organo consiliare non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all’an e al quantum del debito: la deliberazione di riconoscimento assume quindi una valenza meramente ricognitiva, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità.

Ad ogni modo, il tempestivo svolgimento dell’iter stabilito deve condurre al pagamento in tempo utile a scongiurare il rischio di maggiori pregiudizi economici per l’ente, specialmente quando questo trovi un’intesa con il creditore sulle modalità di adempimento dell’obbligazione.

Chiarito ciò, la Sezione ammette la possibilità, in circostanze eccezionali, di effettuare il pagamento prima dell’intervento del Consiglio comunale.

Fermo restando l’obbligo per amministratori o funzionari di adoperarsi per la contemporanea definizione della deliberazione consiliare, sarà possibile procedere con determinazione dirigenziale allorquando:

  • sussiste un pertinente e capiente stanziamento nel bilancio in corso di gestione;
  • l’obbligazione a carico dell’ente (che sorge e si perfeziona per effetto del provvedimento del giudice) può dirsi giuridicamente perfezionata sì da consentire la registrazione dell’impegno di spesa.

Parimenti, si potrà ugualmente procedere al pagamento, anche quando lo stanziamento non offra la necessaria capienza, mediante il previo l’esercizio dei poteri di variazione del bilancio spettanti agli altri organi dell’ente (giunta anche in via d’urgenza, responsabile finanziario dell’ente, singoli responsabili della spesa).

In questi casi l’organo consiliare potrà infatti verificare e ratificare successivamente l’operato dei soggetti in precedenza intervenuti, potendo anche scegliere di adottare una diversa soluzione in ordine alle modalità di finanziamento del nuovo debito.

Un siffatto iter, a detta della Corte, non provoca alcun vulnus dei poteri consiliari: l’organo che dispone il pagamento, anticipando gli effetti del riconoscimento del debito, soggiace, infatti, egli stesso all’obbligo derivante dal provvedimento esecutivo e può agire, nell’ambito delle proprie competenze, per assicurarne l’esecuzione.

Stefania Fabris


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