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Imposta di soggiorno, responsabile il gestore della struttura3 min read

Incorrono in responsabilità contabile i gestori di una struttura ricettiva per il mancato riversamento all’ente locale dell’imposta di soggiorno.

Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Toscana, sentenza 27 marzo 2018, n. 81 [1]Pres. e Rel A. Federici


A margine

Confermando ed attuando l’impostazione ormai consolidata della magistratura contabile, la Sezione giurisdizionale della Toscana della Corte dei Conti con la sentenza annotata ha condannato in solido gli amministratori unici e la società che si sono occupati della gestione di una struttura ricettiva per il mancato riversamento all’ente locale dell’imposta di soggiorno.

Si tratta di una problematica estremamente diffusa e sempre crescente, che concerne i meccanismi di applicazione di questo particolare tributo, che determina l’assunzione, in capo ai gestori, della veste di agente contabile (di fatto, di diritto o in qualità di subagente a seconda delle scelte dell’ente) con i conseguenti obblighi sia formali – come la rendicontazione giurisdizionale – sia sostanziali – come il riversamento -.

Nel caso considerato dalla pronuncia, in particolare, l’ente locale titolare del tributo aveva optato, nell’ambito delle previsioni del proprio regolamento, per l’individuazione dei gestori delle strutture ricettive quali agenti contabili di fatto, specificando puntualmente gli obblighi di rendicontazione e di riversamento.

Tanto è vero che la sentenza ribadisce specificamente che siffatto ruolo determina una sostanziale estraneità rispetto al rapporto tributario: infatti, essendo inquadrato come agente contabile il gestore non assume la veste né di sostituto di imposta né di responsabile dell’imposta in questione.
Infatti, la funzione svolta consiste in un compito strumentale ai fini dell’esazione dell’imposta, distinta dall’obbligazione tributaria, la quale colpisce il soggiornante, ma il cui esercizio pone il gestore in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse, le quali hanno natura indubbiamente pubblica con l’inevitabile sottoposizione all’obbligo di resa del conto.

Tale rapporto di servizio, ad evidenza, comporta l’assoggettamento alla giurisdizione della magistratura contabile dei soggetti che gestiscono le strutture ricettive, con i conseguenti possibili effetti in termini di responsabilità contabile in presenza di inadempimenti.
Anche perché, come è ulteriormente chiarito richiamando una fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n° 26942 del 2014) l’esercente l’attività alberghiera risulta compartecipe dell’attività amministrativa del comune impositore, anche considerando e valorizzando gli obblighi derivanti dalla presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta versata dai clienti e di integrale riversamento all’ente comunale.

Ciò a prescindere ed indipendentemente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio di pubblico denaro, in quanto lo stesso titolo può consistere in un atto amministrativo, in un contratto o addirittura mancare del tutto, risultando – invece – essenziale che, avuto riguardo al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto, sulla base di un’impostazione perfettamente armonica con l’art. 103 della Costituzione.

Alla luce di tale percorso logico-argomentativo, quindi, è affermata la responsabilità contabile del soggetto gestore della struttura ricettiva a seguito del mancato riversamento delle somme riscosse a titolo di importa di soggiorno, con la conseguente condanna in solido tanto della società quanto degli amministratori che si sono succeduti nel corso del tempo a titolo di dolo (e non di colpa grave).

Conclusioni – E’ quindi necessario che i titolari delle strutture ricettive provvedano ad adempiere regolarmente e puntualmente agli obblighi tanto sostanziali quanto formali relativi alla gestione dell’imposta di soggiorno, alla luce della loro (indubbia) configurazione quali agenti contabili e non di sostituti o responsabili del tributo. Fa eccezione, naturalmente, tale qualificazione – ai sensi del D.L. 50/2017 [2] – per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché coloro che gestiscono portali telematici.

Infine, è utile ricordare l’esigenza, da parte delle amministrazioni locali, di provvedere ad attivare adeguate forme di controllo tanto rispetto ai riversamenti quanto rispetto agli obblighi formali, al fine di riscontrare progressivamente la corretta gestione dell’imposta di soggiorno, effettuando le necessarie segnalazioni in caso di criticità.

Marco Rossi