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Nel fondo decentrato anche gli aumenti del CCNL3 min read

La questione è finalmente risolta anche senza la modifica legislativa, peraltro già messa in cantiere con il disegno di legge “concretezza”: gli aumenti stabiliti dal CCNL restano esclusi dal tetto previsto per il «Fondo risorse decentrate».

E’ questo l’orientamento “finale” della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, scrive la parola “fine” al contrasto interpretativo fra le Sezioni regionali su questo tema.

Corte di conti, Sezione Autonomie, deliberazione 18 ottobre 2018, n. 19,  [1] Pres. A.T. De Girolamo, Rel. E. Brandolini

A margine

Il quadro normativo di riferimento, come di consueto, è contraddittorio ed ha originato un contrasto interpretativo  fra la Sezione di controllo per la Puglia (deliberazione n. 99/2018/PAR [2]), secondo cui  “l’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall’art.67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018”,  e quella per la Lombardia di contrario avviso (deliberazione n. 200/2018/PAR del 2 luglio 2018 e deliberazione n. 221/2018/PAR del 25 luglio 2018 [3]).

L’iniziativa è stata assunta dalla Sezione Lombardia che, con la deliberazione n. 221/2018/PAR, ha chiesto alla Sezione Autonomie un’interpretazione uniforme sulla seguente questione: «se gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 [4]“.

Il ragionamento della Sezione remittente è  condivisibile ” l’esclusione degli incrementi in parola dal computo dei limiti del Fondo per le risorse decentrate discende proprio dalla circostanza sostanziale che gli stessi sono stabiliti “da leggi statali che riservano risorse per il rinnovo dei contratti collettivi nel quadro del coordinamento della finanza pubblica definito a livello nazionale”  ed è suffragato, sempre ad avviso della magistratura contabile della Lombardia, anche dalla  dichiarazione congiunta n. 5, allegata al CCNL e dalla deliberazione n. 6/CCN/18 con la quale le Sezioni Riunite i hanno certificato  l’ipotesi del Contratto in esame senza alcuna osservazione critica.

La Sezione delle Autonomie, senza affrontare la questione sulla portata precettiva o meno delle dichiarazioni congiunte apposte ai contratti collettivi e neppure l’interpretazione sul contenuto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, che esulano dalla sua competenza, sposa di fatto la tesi della Sezione Lombarda, seppure con argomentazioni basati solo sull’interpretazione del contesto normativo in materia, ed enuncia il seguente principio di diritto:

“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a)  (ndr. aumento di € 83,20) e b) (ndr aggiornamento del valore delle progressioni economiche) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

Per la Sezione Autonomie, fra l’atro, a favore di questa interpretazione gioca un ruolo dirimente la circostanza che «le predette poste suscettive di incrementare stabilmente il “Fondo risorse decentrate” trovano la loro copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, essendo già state quantificate in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, non determinano effetti finanziari (Cfr. art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

I comuni possono, quindi, provvedere nel senso indicato dalla Sezione Autonomie ed auspicato dal loro personale.