Le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale devono essere incluse nell’aggregato della spesa del personale ai fini del calcolo della riduzione di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006.

Le suddette somme devono essere, invece, escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti ai fini del calcolo dei  limiti di cui all’art. 9, comma 1 e 2-bis,, d.l. n. 78/2010.

Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione 25 giugno 2015, n. 22, Pres. M. Falcucci, Rel. L. D’Ambrosio

I quesiti

I quesiti su cui, a seguito del formarsi di un diverso orientamento delle sezioni regionali, la Sezione delle autonomie è stata chiamata a pronunciarsi riguardano l’inclusione o meno degli oneri della previdenza complementare per la polizia municipale:

  1. nell’aggregato della spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2007, secondo cui” la riduzione della spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale”;
  1. nell’ammontare del trattamento economico di ciascun dipendente ai fini del calcolo dei limiti di cui all’art. 9, comma 1 e 2-bis, del decreto – legge n. 78/2010, il quale stabilisce un tetto da applicarsi al “trattamento economico complessivo, ivi compreso il trattamento accessorio” (comma 1) e all’«ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale» (comma 2-bis).

 La deliberazione

La Sezione delle autonomie fornisce una risposta positiva al primo quesito e negativa al secondo.

La Sezione, nello specifico, ritiene che le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale debbono essere incluse nell’aggregato della spesa del personale ai fini del calcolo della riduzione di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, così come sono compresi nell’aggregato gli oneri previdenziali in generale (cfr. deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR);

Mentre è dell’avviso che le stesse somme non debbano essere considerate quando si tratta di valutare il trattamento economico erogato al dipendente ai fine della verifica del rispetto dei limiti di cui all’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010. Ciò in quanto dette somme non hanno una funzione retributiva e non vengono erogate nella retribuzione,  ma formano un montante che viene poi convertito in una forma assicurativa, per l’erogazione di una rendita di carattere pensionistico.

Giuseppe Panassidi


Stampa articolo