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Sui limiti all’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti6 min read

Le condizioni da rispettare per avvalersi di graduatorie concorsuali di altri enti

Corte dei conti, sezione controllo per il Veneto, deliberazione n. 189 del 22 maggio 2018 [1]– Presidente Calaciura Traina, relatore Pizziconi

A margine

La richiesta di parere verte sulla possibilità, per un ente locale, di impiegare le graduatorie vigenti di altri enti a fini assunzionali.

Sulla questione si è recentamente espressa anche la Sezione di controllo per l’Umbria la quale, con deliberazione n. 28/2018 [2], ha affermato che l’utilizzabilità delle graduatorie concorsuali non è consentita per i posti istituiti successivamente all’indizione del concorso che ha dato origine alla graduatoria.

Il comune istante mette in evidenzia che un tale precetto sembra valere solo per le graduatorie “interne all’Ente” e che, ad oggi, “la dottrina non ha ritenuto sussistere un tale limite per le graduatorie di altri Enti”.

La Corte è quindi richiesta di chiarire se il limite dato dalla preesistenza del posto vacante rispetto alla indizione del concorso valga anche nel caso di utilizzo di graduatorie di altri Enti.

Il parere

Com’è noto, prima di effettuare delle assunzioni, le amministrazioni devono attivare prioritariamente le procedure di mobilità previste dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 [3] perché prodromiche all’espletamento dei concorsi pubblici e perchè finalizzate a conseguire:

Solo in caso di esito negativo delle predette procedure, la PA potrà procedere al reclutamento di nuove unità di personale, facendo venir meno la neutralità finanziaria ovvero incrementando gli oneri della spesa corrente per il personale.

Le Amministrazioni devono altresì tenere conto di una serie vincoli finanziari ed assunzionali.

Tutte le amministrazioni pubbliche, indistintamente, devono, ad esempio, adottare i seguenti atti:

  • il Piano triennale dei fabbisogni del personale nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e delle linee di indirizzo ministeriali, ed eventualmente rimodulare la dotazione organica ai sensi dell’art. 6, co. 2, 3 e 6 ter, del d.lgs. n. 165/2001 [3], in parte riscritto dal d.lgs. n. 75/2017 [5];
  • la dichiarazione annuale, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, sull’assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 [3], riscritto dall’art. 16 della legge n. 183/2011 [6]);
  • il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all’art. 48, co. 1, del d.lgs. n. 198/2006 [7] recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246″;
  • il Piano triennale della performance di cui all’art. 10, co. 5, del d.lgs. n. 150/2009 [8] (per gli Enti locali unificato nel PEG ai sensi dell’art. 169, co. 3-bis, del TUEL [9]) da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno;
  • la certificazione o il diniego non motivato di certificazione, di un credito anche parziale verso la P.A. (ai sensi dell’art. 9, co. 3 bis, del D.L. n. 185/2008 [10], aggiunto dall’art. 27, co, 2 lett. c, del D.L. n. 66/2014 [11]);

Occorre inoltre:

  • verificare l’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco (art. 34, co. 6, d.lgs. n. 165/2001 [3]) e di utilizzare i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 95/2012 [12] e dell’art. 3 del D.L. n. 101/2013 [13], che a domanda hanno chiesto la ricollocazione;
  • dare applicazione all’ipotesi prevista dall’art. 3, co. 101, della legge n. 244/2007 [14], secondo cui “In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”.

Per quanto attiene gli enti locali, da un punto di vista finanziario, essi devono tenere in considerazione il limite al contenimento della spesa di personale prescritto commi 557 e 557 quater, dell’art. 1 della legge n. 296/2006 [15] (per gli enti soggetti al rispetto del Patto di stabilità), e dal comma 562 per gli enti minori (fino a mille abitanti che non erano soggetti al Patto), pena il divieto di assunzione nell’esercizio successivo a quello della violazione.

Inoltre per gli enti locali valgono anche i seguenti vincoli assunzionali specifici:

  • il rispetto dei termini per l’approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine per l’invio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche ex art. 13, legge n. 196/2009 [16], dei relativi dati, nei trenta giorni dalla loro approvazione, ai sensi dell’ art. 9, co. 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 [17];
  • la trasmissione delle informazioni richieste da parte degli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi del DPCM 243/2012 (art. 1, co. 508, legge n. 232/2016 [18]);
  • il conseguimento di almeno il 3% degli accertamenti delle entrate finali nell’esercizio (art. 1, co. 466 e 475, legge n. 232/2016 [18]);
  • l’invio alla piattaforma «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il 31 marzo – o comunque entro il 30 aprile – della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese (art. 1, co. 470, legge n. 232/2016 [18]);
  • l’assenza della condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243, co. 1, TUEL [9]).

Rispetto alla possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri enti, la sezione rammenta la facoltà, prevista dall’art. 4 del D.L. n. 101/2013 [13], di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni. La condizione è che vi sia un previo accordo tra le amministrazioni interessate, stipulabile “preferibilmente” prima la formazione della graduatoria (pareri del Ministero dell’Interno espressi con nota n. 15700 5A3 0014127 e con nota n. 15700 5A3 0004435; parere n. 845074 del 2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica e Circolare n. 11786 del 22.2.2011 U.P.P.A. [19]) non essendo tuttavia esclusa la possibilità di accordo postumo (Sezione di controllo per l’Umbria, delibera n. 124/2013 [20]).

L’utilizzo delle graduatorie viene infatti motivato dalla necessità di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali.

Chiarito ciò, stante la possibilità di stipulare l’accordo tra PP.AA. anche dopo la formazione della graduatoria, la sezione fa presente che l’unico limite che permane allo scorrimento della graduatoria medesima è che i posti da coprire non siano di nuova istituzione o trasformazione (Cfr. Consiglio di Stato, sentenze n. 4329/2012 [21] e n. 4361/2014 [22]).

Questa conclusione (conforme all’art. 91 del Tuel [9]) costituisce un caposaldo generale, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche e diretto ad escludere modifiche di organico finalizzate a favorire candidati già noti.

Tale principio va quindi esteso per analogia anche alle ipotesi nelle quali, anziché alla propria graduatoria, che potrebbe non esservi od essere scaduta, si voglia ricorrere a quelle di altre amministrazioni mediante convenzione.

Ne deriva che, ove un Ente indesse coprire dei posti mediante una graduatoria preesistente (propria o di altra amministrazione), dovrà necessariamente, nell’ordine: 1) esperire preventivamente la mobilità volontaria per le esposte ragioni di contenimento della spesa; 2) accertare in via preliminare la propria capacità di spesa e, da ultimo, 3) scorrere la vigente graduatoria secondo criteri di ragionevolezza da motivare in ragione dei profili professionali richiesti.

Stefania Fabris