L’assunzione degli impegni di spesa non può avvenire con atto di giunta comunale ma deve essere operata dai dirigenti perché rientrante negli atti di gestione finanziaria di loro competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. d, T.U.E.L.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 226 del 27 luglio 2017presidente Rosa, relatore Pettinari

A margine

In sede di esame della relazione dell’organo di revisione sui rendiconti di un Comune, relativi agli esercizi 2013 e 2014, la Corte rileva talune criticità in ordine alla gestione finanziaria dell’Ente.

Tra queste, l’avvenuta assunzione di alcuni impegni di spesa in conto competenza, con deliberazione di Giunta comunale, anziché con determinazione dirigenziale.

Richiesto di chiarire le motivazioni del proprio operato, il Comune precisa che:

a) un primo gruppo di deliberazioni si riferisce alla concessione di contributi ad associazioni ed enti non lucrativi, per i quali il regolamento comunale in materia non definisce parametri e/o criteri specifici.

La valutazione discrezionale circa l’accoglimento delle istanze di patrocinio all’iniziativa, nonché la quantificazione del contributo, risulta quindi rimessa della Giunta, del pari a quanto accade per i buoni lavoro e/o progetti di borse lavoro.

Per ragioni di economicità degli atti, il Comune ha pertanto ritenuto di ricondurre l’impegno alla deliberazione, evitando di riprodurre il contenuto della scelta discrezionale in un atto del responsabile che nulla avrebbe potuto aggiungere alle decisioni dell’organo politico.

b) un secondo gruppo di deliberazioni comprende invece atti con cui la Giunta:

ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio in diverse vertenze legali, provvedendo alla nomina dei legali di fiducia e all’impegno di spesa;

ha approvato dei protocolli d’intesa/accordi/convenzioni, definendo tutti gli aspetti gestionali attinenti alle spese da sostenere.

A parere del Comune, da un lato si tratterebbe di atti rientranti nelle competenze dell’organo collegiale, dall’altro, per il loro contenuto dettagliato, sarebbe apparso superfluo adottare degli ulteriori provvedimenti dirigenziali.

In sede di audizione, dando conto del superamento delle prassi pregresse, il Segretario comunale evidenzia l’esiguità dell’organico del Comune unitamente all’esigenza di economia nel procedimento di adozione degli atti, specie in presenza di deliberazioni giuntali già determinate nei contenuti.

In punto di diritto la Corte ricorda che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria, i loro bilanci e rendiconti.

Tali verifiche risultano ascrivibili alla categoria del riesame di legalità e regolarità, col fine di indirizzare gli Enti ad adottare delle effettive misure correttive.

A questi poteri vanno ad aggiungersi quelli introdotti dal nuovo art. 148-bis del Tuel che consentono alla Corte di esaminare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica: a) del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno; b) dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione; c) della sostenibilità dell’indebitamento; d) dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva futura, gli equilibri economico-finanziari.

In caso di accertata sussistenza “di squilibri economico finanziari, mancata copertura delle spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o di mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, e ad inviare alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Ove i provvedimenti correttivi non venissero trasmessi o in caso di esito negativo della valutazione, “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relatività sostenibilità finanziaria”.

In materia è intervenuta anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 60 del 2013, la quale ha puntualizzato che l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, hanno istituito tipologie di controllo estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, volte ad evitare danni agli equilibri di bilancio.

Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti e sono compatibili con l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica ai sensi degli artt. 81, 119 e 120 Cost.

Premesso ciò, la sezione sottolinea che, nella redazione dei documenti contabili, l’Ente deve ispirarsi costantemente al principio della «veridicità», ora allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Rispetto alla prassi di adottare impegni di spesa con deliberazioni di Giunta, sulla base di esigenze di economicità degli atti, la sezione ribadisce la forza cogente dell’art. 107, comma 1, Tuel, ovvero del principio di distinzione dei poteri di indirizzo e di controllo politico–amministrativo, spettanti agli organi di Governo, dalla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita invece ai dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

In conclusione, l’assunzione degli impegni di spesa non può avvenire con atto di Giunta comunale ma deve essere operata dai dirigenti perché rientrante negli atti di gestione finanziaria di loro competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. d, Tuel (confermato con portata generale, dall’art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001), salvi eventuali effetti “prenotativi” diretti, laddove ammissibili, degli atti degli organi politici.

In senso conforme vedi  Corte dei conti, Sez. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 226/2017: a seguito dell’analisi di un conto consuntivo di un comune, il giudice contabile ha accertato la criticità relativa all’assunzione di impegni di spesa in via diretta da parte dell’organo esecutivo, in violazione della distinzione tra poteri di indirizzo e di controllo politico–amministrativo, attribuiti agli organi di governo, con quelli riferiti alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuiti ai soli dirigenti.

 

Stefania Fabris


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