Il metodo di calcolo della popolazione residente va ancorato al criterio dinamico del dato Istat del penultimo esercizio antecedente piuttosto che a quello statico dell’ultimo censimento.

Corte dei conti, sezione di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 110 del 25 giugno 2018Presidente f.f. Valente, relatore D’Angelo


A margine

Un Comune chiede alla Corte se, ai fini dell’applicazione del sistema dei controlli, la popolazione residente debba essere calcolata sulla base di quanto previsto dall’art. 37 oppure dall’art. 156 del TUEL, relativi, rispettivamente, all’ultimo censimento ufficiale e ai dati Istat del penultimo anno antecedente.

La sezione fa presente che il quesito è stato affrontato e risolto dalla Sezioni regionali della Sicilia e della Puglia le quali si sono espresse per l’applicabilità dell’art. 156 del TUEL ovvero a favore dei dati Istat del penultimo anno antecedente.

Con deliberazione n. 95/PAR/2016 del 17 maggio 2016, la Sezione siciliana ha, in particolare, sottolineato che “La circostanza… che il comune richiedente, già alla data del 1 gennaio 2014, come anche nell’anno successivo, avesse una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, secondo i dati rilevati dall’Istat, rende applicabile la disposizione dell’articolo 148 del TUEL ed il conseguente obbligo della trasmissione del referto annuale sul sistema dei controlli interni”.

Nello stesso senso si è pronunciata la Sezione regionale della Puglia, con deliberazione n. 141/2016/PAR del 28 luglio 2016, osservando che “il criterio dinamico dei dati Istat del penultimo esercizio precedente fissato dall’art. 156 del TUEL, rispetto a quello statico dell’ultimo censimento, indicato dall’art. 37, comma 4, del medesimo testo unico ai fini della composizione degli organi di governo, appare maggiormente rispondente alla finalità cui i controlli in esame sono deputati (garantire un constante monitoraggio ed una periodica verifica dell’equilibrio economico finanziario, anche in relazione alle eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali)..

Il legislatore, infatti, ha inteso diversificare il sistema dei controlli in ragione del numero della popolazione residente, sicché l’eventuale riferimento ad un parametro rigido come quello dell’ultimo censimento, se da un lato garantisce maggiore stabilità sul piano organizzativo (essendo i controlli interni per i comuni con più di 15.000 abitanti più articolati e complessi), dall’altro determina una mutilazione del sistema dei controlli (con l’esclusione del controllo strategico, del controllo sugli organismi partecipati e del controllo di qualità dei servizi) rispetto al modello astratto delineato per i comuni con un maggior numero di abitanti, anche per la preclusione della verifica esterna assegnata alla Corte dall’art. 148 TUEL

La generalità del criterio di cui all’art. 156, a fronte della specificità di quello di cui all’art. 37 TUEL, è già stata sottolineata, in altre occasioni da questa Corte: “il TUEL fissa un criterio ermeneutico generale rispetto ad una specifica tecnica normativa concernente gli enti locali (la classificazione demografica), stabilendo che in tal caso la popolazione va individuata in modo dinamico, cioè facendo riferimento agli aggiornamenti statistici più recenti. Il ridetto criterio di classificazione è talvolta superato, in ragione di specifiche fattispecie, da diversi riferimenti statistici, come nel caso dell’art. 37 TUEL che, per la determinazione della composizione dei consigli, individua specifici scaglioni demografici all’interno dei quali gli enti locali sono inquadrati avuto riguardo alla popolazione «determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale». (Sezione controllo Campania n.7/2015/PAR)”.

In sintesi, condividendo gli arresti della pregressa giurisprudenza contabile nonché la ratio del sistema dei controlli che stabilisce un modello/schema base per i comuni fino a 15.000 abitanti ed uno più articolato e complesso per i comuni sopra i 15.000 abitanti, la Sezione conferma che il metodo di calcolo della popolazione residente va ancorato al criterio dinamico del dato Istat del penultimo esercizio antecedente piuttosto che a quello statico dell’ultimo censimento.

Stefania Fabris


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