Nel’ambito di un rapporto convenzionale di tesoreria intercorrente tra un ente locale ed un istituto di credito non è consentita una configurazione delle clausole contrattuali che autorizzi il tesoriere alla corresponsione di interessi con decorrenza da un termine variabile ed indefinito

, quale quello del prelievo delle somme incassate sui conti correnti postali gestiti dal tesoriere medesimo, poichè ciò colliderebbe con il più elementare principio in base al quale i contratti della Pubblica Amministrazione devono avere termini e durata certi. 

Eventuali accordi successivi alla convenzione di tesoreria stipulati verbalmente tra l’ente locale e l’istituto di credito  – volti a consentire la posticipazione della decorrenza degli interessi passivi sulle somme incassate –  sono nulli per contrasto con il principio che esige che i contratti della Pubblica Amministrazione abbiano forma scritta “ad substantiam”, nonché per contrarietà con le prescrizioni del bando di gara e del relativo capitolato speciale, costituente la lex specialis del procedimento concorsuale di scelta del tesoriere – che imponevano una determinata decorrenza nel computo degli interessi dovuti all’ente.

Corte dei conti, Sez. giur. Trentino – Alto Adige, Trento, sentenza 13 dicembre 2012, n. 55, Pres. Del Castillo, Est. Bacchi.  

Commento – La sezione Giurisdizionale di Trento, in sede di esame giudiziale dei conti del tesoriere della Provincia relativi ad un quinquennio, accerta che l’Istituto di credito affidatario del servizio di tesoreria non ha proceduto a conteggiare e a riconoscere correttamente gli interessi attivi spettanti alla Provincia in ordine alle somme incassate su conti correnti postali gestiti dal tesoriere stesso. Rileva in particolare che la decorrenza degli interessi era il quarto giorno lavorativo successivo all’incasso delle somme sui conti correnti postali, indipendentemente dal successivo riversamento sul conto di tesoreria. Rigetta quindi la tesi del tesoriere secondo cui il quarto giorno avrebbe dovuto calcolarsi non già dal giorno di incasso sul conto corrente postale, ma da quello di riversamento sul conto di tesoreria, operazione che poteva avvenire con modalità temporali stabilite in base alla discrezionalità del tesoriere. Secondo la sezione tale tesi non è corretta poiché avrebbe determinato l’inserimento nel rapporto contrattuale di un termine variabile ed indefinito (di fatto rimesso alla discrezionalità del tesoriere) in contrasto con il principio secondo cui i contratti della Pubblica Amministrazione devono avere termini e durata certi. (art. 12 del R.D. n. 2440 del 1923; art. 5 L.P. n. 23 del 19 luglio 1990).

In secondo luogo la Sezione afferma altresì l’irrilevanza, ai fini della verifica della correttezza dell’operato del tesoriere-agente contabile, dell’eventuale raggiungimento di accordi verbali tra Provincia ed istituto di credito volti a modificare il computo degli interessi dovuti sulle somme incassate rispetto a quanto previsto dal rapporto convenzionale di tesoreria. La Sezione infatti osserva, da un lato, che tali accordi sarebbero nulli per contrasto con il principio che esige che i contratti della Pubblica Amministrazione abbiano forma scritta “ad substantiam” (cfr. artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; artt. 15 e 16 L.P. n. 23 del 19 luglio 1990), e dall’altro lato per contrasto con le previsioni del bando di gara e del relativo capitolato speciale, lex specialis della procedura attraverso la quale la Provincia ha selezionato il tesoriere, il cui rispetto costituisce garanzia dell’osservanza delle regole, anche di matrice comunitaria, di imparzialità, buon andamento e concorrenza tra operatori economici.

La Sezione ha concluso dunque ritenendo del tutto irrilevanti e in ogni caso nulli eventuali successivi accordi verbali tra le parti volti a consentire al tesoriere di stabilire un computo degli interessi meno favorevole per l’ente pubblico. Conseguentemente i giudici contabili hanno condannato l’istituto di credito al pagamento degli interessi dovuti per tutto il periodo in questione, per un importo superiore ad Euro 200.000,00.

Sezione_giurisdizionale_Trentino_Alto_Adige_sede_Trento_55_2012

A cura di Adriano Gribaudo*

* Magistrato della Corte dei conti

 


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