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Sul conferimento di incarichi di staff a soggetti in quiescenza3 min read

Non può essere rinnovato l’incarico nell’ambito dell’Ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco a personale collocato in quiescenza, se esso pertiene ad una delle attività indicate dall’art. 5, comma 9 del d.l. n. 95/2012, dato il carattere necessariamente oneroso dell’incarico stesso ex art. 90, co. 2, del Tuel

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria, deliberazione n. 77 del 21 maggio 2018 [1] – Presidente e relatore Longavita

A margine

La Corte è richiesta di pronunciarsi sulla possibilità di attribuire (o meglio di rinnovare) un incarico di staff, ai sensi dell’art. 90 del Tuel [2], ad un soggetto in quiescenza, chiarendo se, in caso affermativo, esso debba essere svolto a titolo gratuito o in forma onerosa.

Il quesito involge dunque nuovamente la corretta applicazione dell’art. 90 del Tuel [2] in combinato disposto con l’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 [3] e s.m.i.

Il Sindaco istante segnala una serie di problemi interpetrativo-applicativi derivanti da alcune deliberazioni delle Sezioni regionali che, da un lato, escludono tale possibilità, in relazione alla “natura necessariamente onerosa del rapporto di lavoro presso i c.d. Uffici di Staff” (così, sez. Calabria n. 5/2017 e n. 27/2018 [4]), dall’altro precisano che gli incarichi ex art. 90 non devono avere ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza, senza specificare ulteriormente se debbano essere gratuiti o meno (v. sezione Liguria n. 27/2016 [5]).

La sezione sottolinea che queste deliberazioni, oltre a tener conto delle circolari ministeriali n. 6/2014 [6] e n. 4/2015 [7] e dei principi affermati dalla Sezione Centrale di controllo di legittimità, con deliberazione n. 23/2014, distinguono e separano gli incarichi che possono o non possono essere conferiti al personale in quiescenza.

Gli incarichi “vietati” sono solo quelli espressamente contemplati dall’art. 5, comma 9 [3], ossia gli incarichi di: “studio e di consulenza”, ovvero “dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni” (ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101).

Per espressa indicazione normativa, tali incarichi, cariche e collaborazioni sono comunque consentite -se espletati- a titolo gratuito.

La sezione sottolinea quindi che, dal testo normativo e dalle circolari che ad esso fanno riferimento, risultano due condizioni necessariamente concorrenti per escludere la conferibilità degli incarichi al personale in quiescenza:

a) la prima attiene alla natura degli incarichi (direttivi, dirigenziali, di studio, ecc.);

b) la seconda attiene al carattere oneroso dell’affidamento.

Le deliberazioni delle sezioni per la Calabria e per la Liguria non risultano tra loto disallineate, ma, si integrano, cogliendo ognuna di esse uno dei due aspetti del “divieto”, in quanto:

1) la deliberazione n. 27/2016 [8] della Sezione Liguria si occupa della natura dell’incarico che, qualora diverso da quelli elencati (direttivi, dirigenziali, di studio, ecc.), ben potrà essere conferito anche mediante il contratto di cui all’art. 90 Tuel [2];

2) la deliberazione n. 27/2018 [4] della Sezione Calabria esamina invece il profilo dell’onerosità dell’incarico, evidenziandone l’intrinseca correlazione con le disposizioni del comma 2 dell’art. 90 Tuel [2] e va coordinata col contenuto dell’incarico, da ritenere “vietato” se attinente a funzioni dirigenziali, direttive, di studio, ecc.

Chiarito quanto sopra, nel risolvere il caso sottopostole, la Corte mette in evidenza che l’incarico da “rinnovare” ai sensi dell’art. 90 Tuel [2], di “Funzionario addetto all’attuazione del programma – D3” risulta essere già stato conferito in precedenza.

Trattandosi di un incarico di tipo “direttivo”, lo stesso non potrà essere rinnovato.

Stefania Fabris