Per l’acquisto di carburante, nel triennio 2017/2019, gli enti locali non possono procedere ad acquisti autonomi, sottraendosi al meccanismo della convenzione-quadro (anche conseguendo un risparmio apprezzabile), in quanto il comma 494 dell’articolo 1 della legge 208/2015 ha individuato un “periodo sperimentale” di tre anni (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019), nel quale la facoltà per le amministrazioni di svincolarsi dalle convenzioni Consip non è operante.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 348-2017-PAR del 29 maggio 2017, Presidente Calaciura Traina, relatore Dimita

A margine

Nella vicenda, un Comune chiede alla Corte dei conti un parere circa la possibilità di acquistare, al di fuori del Mercato elettronico (MePa) e della convenzione stipulata attraverso Consip S.p.A., il gasolio e la benzina per i mezzi comunali, considerato che i prezzi applicati in forza della convenzione sarebbero molto più alti di quelli praticati dai locali distributori di carburante, con una differenza di oltre il 10%.

La Corte ricorda che l’acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle PP.AA. mediante le c.d. centrali di committenza e la Consip, in particolare mediante convenzioni-quadro, già prevista dalla L. n. 488/1999, è stata ulteriormente disciplinata dalla L. n. 296/2006, la quale ha imposto alle Amministrazioni statali il ricorso a tali convenzioni per qualunque categoria merceologica, sancendo l’obbligo per la quasi totalità delle amministrazioni statali e periferiche di ricorrere al Mercato Elettronico della PA (MePa) per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario (art. 1, commi 449-450).

Successivamente, il D.L. n. 95/2012 ha esteso a tutte le PP.AA. ed alle società inserite nel conto economico consolidato della PA l’obbligo di utilizzare le convenzioni Consip per particolari categorie merceologiche di beni, compresi i carburanti, prevedendo la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo, oltre ad una connessa ipotesi di responsabilità disciplinare e per danno erariale in capo agli autori della violazione medesima.

Da ultimo, la L. n. 208/2015 ha introdotto una serie di disposizioni circa la possibilità di deroga al regime dinanzi descritto.

In primo luogo, il comma 510 dell’art. 1 della Legge di stabilità per il 2016, ha riconosciuto alle PP.AA. obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip – o attraverso quelle stipulate con altre centrali di committenza regionali – la facoltà di procedere ad acquisti autonomi, esclusivamente nel caso in cui “il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali” ed a condizione che vi sia la previa autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, da trasmettere al competente ufficio della Corte dei conti.

In secondo luogo, il comma 494 del medesimo art. 1 della citata Legge di stabilità, modificando il comma 7 dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012, ha fatta salva la possibilità, introdotta dall’art. 1 comma 151 della L. n. 228/2012, di procedere ad affidamenti al di fuori della convenzione Consip conseguenti “ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica”, ma ha disposto, altresì, che gli stessi debbano prevedere “corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali”. La disposizione, inoltre, ha confermato la necessità di apporre ai relativi contratti una clausola risolutiva espressa, fissando, però, ad una soglia (più del 10 per cento) la percentuale di maggior vantaggio economico ai fini dell’adeguamento del contraente ai “migliori corrispettivi” offerti dalla Consip ed ha individuato un “periodo sperimentale” di tre anni (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019), nel quale la facoltà per le amministrazioni di svincolarsi dalle convenzioni Consip non è operante.

La ratio delle modifiche appena illustrate è quella di rafforzare il sistema di acquisizione centralizzata, disincentivando gli acquisti autonomi anche attraverso la “disapplicazione” della deroga con riguardo ad alcune categorie merceologiche, tra le quali proprio i carburanti.

Ciò premesso, va quindi accertato se ed in che termini un ente locale possa effettuare acquisti di carburante in via diretta, sottraendosi al meccanismo della convenzione-quadro, ove questa comporti l’applicazione di un corrispettivo (prezzo) sensibilmente più elevato rispetto a quello rinvenibile sul mercato locale, avente, tra l’altro, il vantaggio della vicinanza dei luoghi di rifornimento.

La prima deroga al regime descritto, ossia quella che prevede la possibilità di procedere, in generale, ad acquisti autonomi, laddove il bene o servizio offerto in forza della convenzione non soddisfi lo specifico fabbisogno dell’amministrazione acquirente (comma 510 della L. n. 208/2015), correttamente è stata ritenuta non applicabile al caso di acquisto di beni fungibili (qual è, di norma e per natura, il carburante) (Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 35-2016).

La seconda deroga, che riguarda, invece, il reperimento sul mercato di alcune categorie di prodotti, tra i quali proprio il carburante, è senz’altro applicabile purché effettuata ricorrendo ad altre centrali di committenza o ad apposita procedura ad evidenza pubblica.

Tuttavia, in entrambi i casi, è comunque necessario conseguire un risparmio apprezzabile che, per quanto riguarda il carburante, non può essere inferiore del 3 per cento rispetto ai prezzi fissati nelle convenzioni Consip.

Pertanto, per quanto riguarda l’acquisto di carburante, in generale e ad eccezione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, il ricorso diretto al mercato, laddove sia suscettibile di determinare un effettivo risparmio di spesa, potrà avvenire in presenza dei presupposti individuati dal legislatore e nei limiti da quest’ultimo fissati.

Tuttavia, qualora una P.A. non volesse far ricorso ad altre centrali di committenza per l’acquisto di carburante, e volesse, invece, stabilire un rapporto diretto con un fornitore, non potrebbe farlo nell’attuale esercizio (come negli altri due successivi), mentre al di fuori del periodo di sospensione della deroga, avrebbe l’obbligo di individuare tale fornitore mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo i principi generali e secondo le modalità previste dal citato comma 494 dell’art. 1 della L. n. 208/2015.

Ciò a prescindere dall’onerosità e dalla minor convenienza che, nel caso rappresentato dall’ente, sono certamente imputabili al sistema di acquisto previsto dalle norme vigenti, alle quali la Corte, al pari delle amministrazioni pubbliche destinatarie della normativa descritta, è tenuta a dare applicazione.


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