Nel caso di sentenze provvisoriamente esecutive, sussiste un’obbligazione vincolante per l’ente, non prevista e comunque non quantificabile in precedenza che, come tale, deve essere di per sé ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l’istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere 22 novembre 2017, n. 326-2017-PAR, Presidente Rosa, Estensore Pettinari

A margine

Il fatto – Un Comune risulta soccombente all’esito di un giudizio di primo grado in una causa civile per danni d’importo particolarmente rilevante; avverso la predetta sentenza, provvisoriamente esecutiva e non ancora notificata, presenta pertanto ricorso in appello chiedendone la sospensione. Il fondo rischi spese legali accantonato dall’ente ha una capienza solo parzialmente sufficiente a coprire la relativa spesa.

Pertanto il Comune chiede alla Corte dei conti se:

  1. avendo l’ente provveduto tempestivamente a impugnare la sentenza di primo grado e a chiedere la sospensione dell’esecutività della stessa”, sia “corretto rinviare la deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito all’esito della decisione del giudice dell’appello sulla sospensione della esecuzione”, ovvero sia “necessario provvedere al riconoscimento immediatamente, alla notifica della sentenza di primo grado”;
  2. se, nell’ipotesi in cui il fondo rischi sia capiente, “a prescindere dalla doverosa segnalazione alla Corte dei Conti dei fatti per l’accertamento di eventuali responsabilità”, sia “sempre necessario che il consiglio comunale approvi il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L.”.

La sentenza – Secondo la Corte è evidente che, di fronte ad una sentenza esecutiva, ancorché di primo grado, sussista l’obbligo per l’ente di riconoscere il relativo debito con le modalità di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L. Tale obbligo decorre, in un’ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna, cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133, primo comma, c.p.c.). È in questo momento infatti che sorge l’obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria), non programmata nell’ambito del ciclo di bilancio dell’ente (art. 183, primo comma, T.U.E.L.); obbligazione che, in virtù della tipicità delle procedure di spesa, deve essere ricondotta correttamente nel ciclo del bilancio.

Sul punto è richiamato l’orientamento consolidato delle Sezioni Riunite della Corte in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007/QM, sulla portata della formula “debiti maturati” in riferimento specifico alla tematica dei debiti fuori bilancio e le indicazioni in ordine al momento in cui essi debbano considerarsi venuti a maturazione in evenienze analoghe a quella in questa sede considerata: in particolare, “l’art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel disciplinare il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, espressamente contempla i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (comma 1, lett. a)”; dunque, “a differenza delle altre fattispecie di debiti fuori bilancio (che può dirsi che maturino con la delibera di riconoscimento), nel caso della sentenza esecutiva il comando del giudice esclude ogni discrezionalità e sposta a monte il momento della maturazione del debito”. Pertanto, rileva l’organo della nomofilachia contabile, “a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla fonte remota del debito stesso, ciò che rileva (…) è la sentenza esecutiva da cui è derivato il debito fuori bilancio che l’ente intende pagare”; da ciò consegue che, “poiché la sentenza esecutiva che dà luogo al debito fuori bilancio viene ad esistenza nel momento della pubblicazione, è a tale momento che deve farsi riferimento ai fini della maturazione dello stesso debito fuori bilancio”

Da tale ricostruzione non v’è motivo di discostarsi in questa sede, attesa la precettività della sentenza, ancorché non definitiva, immediatamente esecutiva.

Quanto al secondo quesito, è rilevato che, a fronte di una sentenza esecutiva avente ad oggetto una specifica fattispecie, sussiste sempre l’obbligo, per l’ente, di procedere al riconoscimento del relativo debito con le procedure di cui all’art. 194 T.U.E.L., conformemente alla lettera della disposizione. Infatti, diversamente argomentando, avremmo nel caso di specie un’obbligazione, vincolante per l’ente, non assistita dall’elemento giuridico-formale del previo impegno, con un’irregolarità contabile che la procedura di cui all’art. 194 del T.U.E.L. mira ad eliminare, riconducendo l’obbligazione medesima nell’alveo della fisiologica gestione del bilancio.

Diversamente, in caso di sentenza non definitiva e non esecutiva, il punto 5.2, lett. h), dell’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 stabilisce, come rilevato dalla Sezione con la deliberazione n. 265/2016/PAR, quanto segue: “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa”. Pertanto, “in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)”. Invece, “in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente”; “gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio”. Inoltre, “in occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione)”.

Conclusioni – Nel caso di sentenze esecutive, ancorché in via provvisoria, il punto non è tanto quello dell’eventuale accantonamento delle risorse necessarie in vista di un’obbligazione futura ed incerta, ovvero condizionata (situazioni queste espressamente contemplate dal principio contabile), ovvero ancora diversa, per evenienze sopravvenute, nel quantum rispetto a quanto ragionevolmente previsto all’atto dell’impegno della spesa correlata (impegno comunque correttamente assunto, almeno in parte, dal punto di vista giuscontabile), quanto quello dell’esistenza attuale di un’obbligazione, vincolante per l’ente, non prevista e comunque non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere di per sé ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l’istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Spetta pertanto al Comune, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza contabile, valutare la fattispecie concreta al fine di addivenire, nel caso di specie, al migliore esercizio possibile del proprio potere di autodeterminazione in riferimento alla riconduzione della predetta spesa futura alla contabilità dell’ente medesimo, sempre nel rispetto dei vigenti vincoli legislativi.

 


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