Il parere della sezione di controllo per la Regione Campania

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 11 del 24 gennaio 2018 – presidente Coppola, relatore Cassaneti

A margine

Un sindaco domanda alla Corte di chiarire:

  • se il proprio Comune sia o meno tenuto a ripianare le perdite gestionali registrate da un’Azienda speciale, riconoscendo, come debito fuori bilancio, sia le perdite da questa maturate prima della liquidazione che quelle maturate in fase di liquidazione
  • se il Comune sia o meno obbligato ad accollarsi il deficit finanziario in fase di liquidazione;
  • se sia possibile sottoporre la suddetta Azienda alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/47 e ss.mm.ii.

Il Sindaco precisa che l’Azienda speciale, in fase di liquidazione dal 2016, ha registrato, a causa delle perdite di esercizio registrate in bilanci non approvati dal 2012 al 2017 una perdita complessiva di circa € 900.000.

La Corte ricorda che l’art. 194 Tuel, dedicato alla disciplina del riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, prevede che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da “copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione”.

In questo quadro, l’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 (in vigore dal 2015), impone alle aziende speciali di conformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l’obbligo dell’equilibrio economico. Mentre la legge di stabilità 2014 dispone, sempre a partire dal 2015, che gli enti di riferimento accantonino nell’anno successivo, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, facendo quindi ridondare la perdita sull’amministrazione di riferimento.

Diversamente, nel medio tempore, come chiarito dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 152/2015, “ogni opzione che determini la traslazione di un rischio o di un risultato economico negativo in capo all’ente, stante l’autonomia imprenditoriale di cui l’azienda speciale gode, dovrebbe mostrare un’adeguata razionalità economica, nonché deve corrispondere ad uno specifico e concreto pubblico interesse, la cui esistenza va motivata alla luce degli scopi istituzionali e della necessità di perseguire i canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa” stante la mancanza di un espresso obbligo legale e indiscriminato di copertura del disavanzo, da parte delle pubbliche amministrazioni in favore di organismi comunque deputati allo svolgimento di attività di interesse generale (cfr. deliberazione n. 5/2017 della Sezione regionale di controllo Abruzzo).

Per quanto riguarda, poi, l’obbligo o meno per il Comune di accollarsi il deficit finanziario in fase di liquidazione, la Corte riprende le conclusioni a cui è giunta la sezione di controllo per il Veneto con deliberazione n. 386/2017.

Con questa delibera si è ritenuto che il finanziamento per il ripiano di perdite gestionali di organismi partecipati dall’ente locale, diversi dal modello societario, corrisponda a criteri di sana gestione finanziaria solo se finalizzato a sostenere piani di riequilibrio dei costi rispetto ai ricavi non ammettendo, nell’attuale congiuntura economica, il soccorso finanziario “a fondo perduto” in favore di soggetti che hanno generato e continuano a generare cospicue perdite di gestione dalla data di costituzione sino all’ultimo bilancio approvato.

Rispetto, infine, alla possibilità di sottoporre le aziende speciali a procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942, la Corte rammenta che le stesse, in quanto dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di strumentalità rispetto all’ente locale conferente, integrano un soggetto giuridico autonomo rispetto all’ente da cui promanano, da inquadrarsi tra gli enti pubblici economici, per i quali  la disciplina civilistica (art. 2221 c.c.) e quella fallimentare (art. 1) prevedono un’espressa esenzione dall’applicazione delle disposizioni in materia di fallimento e di concordato preventivo, con la sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa.

Stefania Fabris


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