Le conseguenze del mancato rispetto delle clausole contenute nella convenzione di tesoreria

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 84 del 10 aprile 2018, presidente f.f. ed estensore Bax

A margine

La sentenza evidenzia le responsabilità ricadenti sul tesoriere di un ente locale in caso di inottemperanza alle disposizioni della vigente convezione di tesoreria.

Il magistrato relatore evidenzia una serie di irregolarità sui conti resi dalla banca per tre esercizi finanziari.

Nello specifico, in difformità rispetto alle pattuizioni convenute col comune, il tesoriere/agente contabile non effettua, nei termini e negli importi stabiliti, i richiesti prelievi sui conti correnti postali intestati all’ente, così violando le prescrizioni delle circolari del Ministero del Tesoro n. 1976/1990 e n. 50/1998, oltre che le previsioni della convenzione in essere col Comune.

Difatti, ove gli importi giacenti sui c/c postali fossero stati prelevati e riversati in tesoreria nei modi e nei termini indicati, sugli stessi sarebbero maturati interessi al tasso creditore previsto in convenzione diverso dal tasso applicato dall’Ente Poste sui c/c postali.

L’intempestivo riversamento delle somme sul c/c bancario di tesoreria avrebbe quindi determinato la mancata percezione, da parte del comune, di interessi lordi per euro 2.272,62.

A questo si aggiunga la tardiva erogazione del contributo annuo di sponsorizzazione previsto dalla medesima convenzione e comportante, anche in questo caso, la maturazione di interessi legali per ritardato pagamento per euro 241,10.

Nel dichiarare l’irregolarità dei conti giudiziali resi dal tesoriere, la Corte procede a condannare la banca a rifondere i mancati introiti al comune.

La sentenza conforma l’obbligo per i tesorieri degli enti locali di rispettare rigorosamente le clausole inserite nel contratto di tesoreria, con particolare riferimento all’applicazione degli interessi e della valuta quando operano più conti, a latere del conto di tesoreria, e quando si preleva da conti correnti postali (Cfr Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 151 del 6 aprile 2017).

Il rispetto della convenzione consente infatti di non incorrere in eventuali irregolarità del conto di gestione dell’agente contabile con applicazione, in sede di giudizio di conto, delle conseguenze derivanti dalla responsabilità patrimoniale prevista dall’art. 93 del Tuel e dal d.lgs. n. 174/2016 recante il nuovo codice di giustizia contabile.

Stefania Fabris


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