L’interpretazione della magistratura contabile  delle disposizioni  relative a prestazioni  per l’espletamento di servizi di polizia locale per lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato 

Corte dei conti, Sezione di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 123 del 15 ottobre 2018 – Presidente Massimo Romano, relatore Paolo Romano

A margine

Un gruppo di sindaci domanda di chiarire l’interpretazione dell’art. 22, comma 3-bis, del d.l. n. 50 del 2017, secondo cui: A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territori dell’ente sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate a fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti”.

Intenzionati ad impartire delle direttive applicative, i sindaci chiedono, in particolare, se sia corretto:

a) individuare le attività di carattere privato, per il cui svolgimento è previsto il pagamento al Comune delle spese sostenute per il personale di polizia locale, in quelle organizzate da soggetti aventi fini di lucro; in caso affermativo, se sia possibile escludere dall’ambito applicativo della disposizione i servizi correlati ad eventi organizzati da privati senza fine di lucro (ad es. funerali, riti religiosi, attività di enti del terzo settore), quelli collegabili ad un interesse pubblico o riconducibili a servizi essenziali della pubblica amministrazione, nonché le attività e le iniziative organizzate con il patrocinio di enti di riconosciuta valenza d’interesse pubblico;

b) con riguardo alla quantificazione delle spese da porre a carico dell’organizzatore/promotore, se sia possibile fare riferimento al costo orario del personale, calcolato sulla base della retribuzione prevista dall’art. 10, co. 2, lett. d), del CCNL 9 maggio 2006 (tanto che si tratti di personale in orario di servizio ordinario che in straordinario), moltiplicato per le ore di utilizzo in relazione, alle unità di personale impiegato, e senza fatturazione delle stesse;

c) se il pagamento possa avvenire sia in via anticipata (salvo conguaglio), sia a consuntivo delle prestazioni rese dalla polizia locale.

La risoluzione

La Corte fornisce risposta ai quesiti nei termini che seguono:

a) è l’assenza di un qualsiasi interesse pubblico, e non lo scopo di lucro o altro, a rendere “private” le attività e le iniziative per il cui svolgimento è previsto il pagamento al Comune delle spese sostenute per il personale della polizia locale impiegato in servizi di sicurezza e di polizia stradale. 

Ove, dunque, la polizia locale dovesse rendere tali prestazioni:

  • sugli organizzatori o promotori dell’iniziativa graverà l’obbligo preventivo del pagamento delle stesse;
  • il Comune dovrà motivare adeguatamente i casi di esclusione, potendo anche stabilire le procedure per accedere al servizio da parte dei promotori, nonché i comportamenti amministrativi cui ottemperare nel caso l’Ente abbia notizia dell’organizzazione di un evento privato che renda necessari servizi, senza che questi siano stati richiesti.

b) appare corretto quantificare le spese sostenute del Comune riferendole al costo orario del personale impiegato, calcolato sulla base della retribuzione globale prevista dal CCNL del 9 maggio 2006 (tanto che si tratti di personale in orario di servizio ordinario che in straordinario), moltiplicato per le ore di utilizzo in relazione alle unità di personale impegnato, senza fatturazione delle stesse.

Questa interpretazione è avvalorata dal medesimo art. 22, co. 3bis, del d.l. n. 50 del 2017, che destina in maniera vincolata tutti gli introiti alla remunerazione dei servizi svolti, con modalità da stabilire in sede di contrattazione integrativa.

Sul punto giova segnalare che il nuovo CCNL del personale del comparto, per il triennio 2016- 2018, non pregiudica la vigenza del citato art. 10 del CCNL 9 maggio 2006 che rimane confermato come plausibile criterio di riferimento per il computo del costo orario di lavoro del personale della polizia locale.

Detto ciò, per il calcolo delle “retribuzione globale di fatto” dovrà ora farsi riferimento alla parte economica del contratto 2018 ed ai miglioramenti in essa contenuti, avendo cura di individuare per ciascuna qualifica il differente costo di impiego orario, aggiornato.

I Comuni dovranno altresì tenere presente che il nuovo contratto ha introdotto una precisa disciplina applicativa dell’art. 22, co. 3-bisla cui piena efficacia è stata differita al primo contratto integrativo successivo alla stipula del CCNL.

Nel disciplinare la materia, appare quindi consigliabile che i Comuni considerino sin d’ora il differente costo orario, nel caso in cui le prestazioni vengano prestate in eccedenza all’ordinario orario di lavoro.

Alla luce, poi, delle caratteristiche proprie delle prestazioni di polizia locale, i Comuni potranno non applicare la fatturazione ai servizi resi per i fini di cui al d.l. n. 50 del 2017.

c) riguardo al pagamento del servizio, per la Corte  è legittimo e ragionevole  prevederlo sia in via preventiva che consuntiva, con la sola cautela, per il pagamento a consuntivo, di richiedere un deposito cauzionale.

Una tale interpretazione appare costituzionalmente orientata alla libertà di riunione sancita dall’art. 17 della Costituzionene consegue che, il mancato pagamento anticipato del servizio (anche quando stabilito), non pot mai rappresentare una valida causa di diniego dell’autorizzazione allo svolgimento dell’iniziativa da parte del privato.

Stefania Fabris


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