Le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Corte dei conti, sezione regionale per il controllo del Piemonte, parere n. 114 del 26 ottobre 2018; Pres. M. T. Polito, Est. C. Baldi.

A margine

I giudici contabili sono chiamati ad esprimere un parere in ordine alla possibilità per un comune di attingere alla graduatoria concorsuale di altro comune per assumere una nuova unità di personale.

L’art. 9 della legge n. 3/2003 stabilisce che “A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”.

L’articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003 prevede poi che “In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”.

Questa norma, nel permanere del difetto del regolamento di attuazione, è stata successivamente richiamata dall’art. 1, comma 100, della legge n. 311/2004 (“In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”) e dall’art. 14, comma 4 bis, del d.l. n. 95/2012 (“le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni”).

La possibilità di attingere alle graduatorie concorsuali di altro comune va, però, mantenuta all’interno di un determinato perimetro.

Le condizioni – In primo luogo, è necessario che il posto vacante sia preesistente l’indizione del concorso. Occorre considerare, infatti, che ai sensi dell’articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”: se l’utilizzo delle proprie graduatorie è escluso per i posti istituiti o trasformati dopo l’indizione del concorso da parte dello stesso ente, è evidente che tale limite vale anche per l’utilizzo delle altrui graduatorie.
La ratio della dispostone  è  chiara: evitare che vi possano essere assunzioni “nominative” creando posti ad hoc per soggetti già presenti in graduatoria.

In secondo luogo, l’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 richiede il previo accordo delle Amministrazioni interessate. Tale accordo, per le medesime ragioni di trasparenza e correttezza sopra evidenziate, dovrebbe precedere l’indizione del concorso del diverso ente o l’approvazione della graduatoria (cfr. pareri del Ministero dell’Interno espressi con nota n. 15700 5A3 0014127 e con nota n. 15700 5A3 0004435). Tuttavia, tale rigida interpretazione non trova riscontro nel dato letterale della legge e, pertanto, non può che considerarsi quale scelta preferibile, orientata alla massima trasparenza, ma non imposta (in questo senso, cfr. Corte Conti Umbria, deliberazione n. 124/2013, secondo cui ciò che rileva è che “l’accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici”).

Il rispetto del principio di concorsualità impone, peraltro, che la graduatoria sia relativa a posti del tutto omogenei (per qualifica e tipologia contrattuale) a quello da ricoprire: diversamente, sarà necessario bandire un concorso specificamente dedicato.

Non incide su tale conclusione, infine, il superamento del concetto di dotazione organica legato al nuovo modello di programmazione del personale (il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001), esplicato nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” adottate con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 8 maggio 2018: in ogni caso, in disparte la nuova modalità di determinazione dei limiti alle assunzioni (la c.d. spesa potenziale massima sostenibile), resta fermo il rispetto del principio dell’assunzione mediante concorso, con tutte le sue declinazioni.


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