In data 8 novembre 2016, la Commissione Affari costituzionali della Camera ha rilasciato  il parere sullo schema di d.lgs. recante “Disciplina della dirigenza della Repubblica” adottato in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 124/2015.

Il parere, favorevole con condizioni, tiene conto di quanto già indicato dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata, focalizzando l’attenzione su alcuni temi chiave da rivedere all’interno del testo approvato dal governo ovvero: i tempi di attuazione della riforma, le garanzie agli attuali dirigenti di prima fascia, le autonomie locali, la revisione della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) nonché il finanziamento della riforma.

Tra le condizioni espresse:

  • valutare forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, sia a livello regionale e locale, sia per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all’articolo 17 della legge 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento;
  • accompagnare la disciplina prevista per i dirigenti privi di incarico con adeguate garanzie soggettive ed oggettive;
  • varie indicazioni per la nomina e la composizione delle Commissioni per la dirigenza statale e regionale;
  • la salvaguardia dell’autonomia regionale e locale nella ricognizione dei posti dirigenziali disponibili, nella programmazione del fabbisogno e negli ambiti di rilevanza organizzativa e formativa, individuando forme di raccordo improntate al principio di leale collaborazione;
  • riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente;
  • istituire un apposito Fondo perequativo che, nel nuovo sistema, consenta ai comuni di non doversi gravare dei costi connessi ai dirigenti privi di incarico, inclusi i dirigenti apicali, soprattutto alla luce delle stringenti previsioni normative in materia di equilibrio di bilancio e di facoltà assunzionali, anche tenendo conto delle risorse attualmente destinate alla gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, di cui è disposta la soppressione;
  • rivedere, anche ampliando, la previsione che, per la fase transitoria, riserva il trenta per cento degli incarichi dirigenziali generali ai dirigenti di prima fascia, al fine di valorizzarne adeguatamente le professionalità.

Tra le osservazioni:

  • valutare l’opportunità che l’istituzione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un’intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata;
  • valutare l’opportunità di prevedere che le Commissioni per la dirigenza regionale e locale siano istituite presso le Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali;
  • valutare l’esigenza che, nella fase transitoria e fino alla piena operatività della riforma, sia comunque assicurata e favorita la mobilità tra le amministrazioni dei vari comparti coinvolti dalla riforma;
  • impostare il rapporto tra corso-concorso e concorso sulla base del dato oggettivo determinato dal rapporto «posti fissi» e «posti disponibili» anziché sulla sola valutazione del Dipartimento della funzione pubblica fondata sul presupposto della sussistenza di «esigenze non coperte dalla programmazione triennale»; valutare altresì – quanto al concorso – la possibilità che allo stesso possano avere accesso anche soggetti esterni alla pubblica amministrazione, purché in possesso di una comprovata esperienza dirigenziale o di titoli specialistici adeguati;
  • valutare l’opportunità di prevedere un’apposita sezione professionale dei dirigenti apicali, che nel nuovo sistema sostituiranno i segretari comunali, nell’ambito del ruolo della dirigenza degli enti locali, alla luce dell’obbligatorietà di questa nuova figura e del profilo professionale richiesto.

 

 


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