L’orientamento della sezione Autonomie sull’attuale vigenza dei limiti imposti con la legge n. 190/2014

Corte dei conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 22 del 19 luglio 2017, Presidente De Girolamo, relatori Tonolo, Corsetti e Alì

A margine

Sullo sfondo dell’esito del referendum consultivo del 4 dicembre 2016 da cui potrebbe desumersi la caducazione delle limitazioni imposte dalla l. n. 190/2014, la sezione delle Autonomie ha risolto una serie di questioni di massima, relative:

a) alla permanenza o meno del divieto assunzionale imposto alle province delle regioni a statuto ordinario dall’art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014, alle lettere c), d) e), f);

b) alla possibilità, per le province, in presenza dei presupposti di legge e per garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali e/o la sostituzione di figure infungibili, di attribuire un incarico di direzione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, pur nel rispetto dei limiti finanziari e di dotazione organica, anche alla luce del disposto dell’art. 1, comma 224, della legge 208/2015;

b) alla possibilità, per le province, di procedere ad assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.l. n. 101/2013.

Sulla permanenza o meno del divieto assunzionale imposto alle province delle regioni a statuto ordinario dall’art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014 alle lettere c), d) e), f)

La sezione ricorda che, con propria pronuncia n. 17/2015/FRG, ha evidenziato come la legge n. 56 abbia tentato di anticipare, a livello di legislazione ordinaria, una sistematica riforma dell’ordinamento degli enti locali e, in particolare, delle province, quali enti di vasta aerea, cui attribuire specifiche funzioni fondamentali connesse all’erogazione di servizi, ma anche competenze amministrative generali e attività ad esse riconducibili.

Prodromica al riordino è stata la previsione normativa di una serie di adempimenti attribuiti alle Amministrazioni Centrali dello Stato ed alle regioni al fine di dare concreta attuazione all’impianto della riforma.

Tale procedimentalizzazione è stata tuttavia in parte superata con la successiva legge n. 190/2014 che ha imposto, da un lato, una forte riduzione della spesa corrente delle province, e, dall’altro, il divieto, per le stesse, di ricorrere a mutui (se non per spese rientranti nelle funzioni concernenti l’edilizia scolastica e la costruzione e manutenzione delle strade) e di provvedere ad assunzioni a tempo determinato o attraverso l’istituto del comando.

Il divieto di assunzione di cui all’art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014, si inserisce dunque nel quadro normativo finalizzato alla riorganizzazione e alla riduzione delle dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province, all’individuazione di personale soprannumerario da destinare alle procedure di mobilità, alla ricollocazione dello stesso presso le regioni e gli enti locali.

Tale norma deve ritenersi ancora in vigore in quanto, superato il vaglio di costituzionalità, non è stata incisa da disposizioni che ne abbiano determinato l’abrogazione o che abbiano fissato termini finali all’efficacia del divieto di procedere ad assunzioni, ovvero che ne consentano la disapplicazione, fermo restando che il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali stabilito dall’art. 1, comma 234 della legge n. 208/2015 (1) si riferisce alle regioni e agli enti locali con esclusione delle province che sono, invece, interessate al ricollocamento del proprio personale secondo la legge n. 190/2014.

In tal senso, l’art. 16, comma 1-ter, del d.l. n. 113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016, ha stabilito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, (solo) i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità”.

La vigenza dei limiti previsti dal comma 420 trova conferma anche nella legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) la quale impone il divieto per l’anno successivo a quello di inadempienza di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale concedendo soltanto alle regioni, alle città metropolitane ed ai comuni una deroga per le assunzioni di personale a tempo determinato per contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l’esercizio di funzioni di Protezione civile, di polizia locale, d’istruzione pubblica del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 28 dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Ad oggi, pertanto, le province possono soltanto prorogare, sino al 31 dicembre 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale (ex art. 4, comma 9, secondo periodo, d.l. n. 101/2013, come modificato dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 244/2016, convertito dalla legge n. 19/2017).

In conclusione, anche malgrado l’esaurimento, in talune aree geografiche, del processo di ricollocazione del personale soprannumerario, permangono per le province delle regioni a statuto ordinario i divieti di cui alla legge n. 190/2014 che escludono persino la riattivazione delle procedure di mobilità.

Sulla possibilità, per le province, in presenza dei presupposti di legge e per garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali e/o la sostituzione di figure infungibili, di attribuire un incarico di direzione, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, pur nel rispetto dei limiti finanziari e di dotazione organica, anche alla luce del disposto dell’art. 1, comma 224, della legge n. 208/2015

La sezione ricorca che grazie alla recente previsione dell’art. 22, comma 5, del d.l. n. 50/2017, convertito d alla l. n. 96/2017, “Il divieto di cui all’articolo 1, comma 420, lettera c), della legge n. 190/2014, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 1, commi 85 e 86, delle legge n. 56/2014”.

La sezione riconosce che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 22, comma 5, del d.l. n. 50/2017 si è registrata un’evoluzione del quadro normativo in senso favorevole all’attribuzione degli incarichi contemplati dalla norma.

A decorrere dal 22 giugno 2017, per effetto dell’art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 75/2017, attuativo della riforma Madia, sono stati conseguentemente abrogati, in uno con i commi 220 e 222, i commi 219 e 224 dell’art. 1, della l. n. 208/2015.

Ai fini della corretta applicazione dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 50/2017, tuttavia, “gli enti provinciali dovranno fornire un’adeguata motivazione circa la natura tecnica e l’infungibilità della professionalità, nonché sull’individuazione delle funzioni fondamentali connesse allo svolgimento dell’incarico dirigenziale” (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 69/2017).

Sulla possibilità per le province di procedere ad assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.l. n. 101/2013

In ordine al terzo quesito, la Corte fornisce riscontro negativo ribadendo la piena applicabilità in materia del principio fissato con deliberazione n. 25/SEZAUT/2013/QMIG secondo cui il divieto “ricomprende anche le unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio disposto dalla l. 12 marzo 1999, n. 68, nel caso in cui l’ente debba assumerle per raggiungere la copertura della quota d’obbligo prevista dalla legge medesima”.

Stefania Fabris

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(1) “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

 


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