E’ giustificato il licenziamento senza preavviso per mancata astensione in situazione di conflitto di interessi

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 22683 del 25 settembre 2018presidente Manna, relatore Torrice

A margine

Un funzionario tecnico viola reiteratamente i doveri di trasparenza e di imparzialità non segnalando all’Ente di appartenenza una situazione di conflitto di interessi che lo vede socio unico e titolare delle quote di alcune società coinvolte in procedimenti amministrativi di cui è responsabile.

Ravvisando un’omissione del dovere di astensione, l’ufficio procedimenti disciplinari gli irroga la sanzione del licenziamento senza preavviso, per avere questi violato la legge sul procedimento amministrativo e il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Ad avviso dei giudici di appello, la condotta contestata e posta alla base del licenziamento è disciplinarmente rilevante: di tal ché la sanzione risolutiva, adottata dal comune, è da considerarsi proporzionata ai sensi dell’art. 3, c. 7, lett. i) del CCNL, avuto riguardo alla pluralità delle condotte poste in essere, alla mancata percezione della gravità del comportamento e della sua incidenza sulla trasparenza dell’azione amministrativa, al ruolo di responsabile del procedimento rivestito, alla qualità di comproprietario di società destinataria degli atti amministrativi e alla avvenuta sovrapposizione tra interessi privati e pubblici.

Investita del ricorso, la Cassazione conferma la sentenza della Corte d’appello sulla scorta delle seguenti considerazioni:

  • l’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ha imposto una precisa regola di condotta del pubblico dipendente che rivesta il ruolo di responsabile del procedimento, avendo previsto che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

  • gli artt. 6, 7 e 9 del D.P.R. n. 62/2013 hanno riaffermato l’obbligo di segnalazione dei conflitti di interesse anche solo “potenziali” e il dovere di astensione dalle attività di ufficio che possano coinvolgere interessi privati;

  • sulla base della predetta normativa, ciò che rileva è dunque il conflitto che in astratto può verificarsi, mentre è ininfluente che esso si sia nel concreto realizzato;

  • nel caso di specie, il licenziamento è correttamente fondato anche sulla violazione: a) del dovere di astensione imposto dal regolamento di disciplina del comune e, b) degli obblighi di comportamento di cui all’art. 3, comma 7, lett. i) del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;

  • inoltre è decisivo l’avvenuto accertamento che il conflitto è concreto e reale e non meramente potenziale, considerato che l’intera attività istruttoria ricade sul pubblico dipendente/responsabile del procedimento che è anche socio unico e titolare di quote in società coinvolte nell’iter procedimentale.

Stefania Fabris


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