Se l’amministrazione, dopo l’assunzione, riscontra l’assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al pubblico impiego, legittimamente può adottare un provvedimento di destituzione, in applicazione dell’ipotesi di «impiego conseguito mediante la produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile», contemplata dall’articolo 127 del Dpr 3/1957.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31 maggio 2018, n. 3263, Presidente Saltelli, Estensore Rotondano

Il fatto

Il Tar Marche, con sentenza 3330-2010, conferma la decadenza dall’impiego pronunciata dalla giunta provinciale verso un dipendente a distanza di due anni dall’assunzione, in ragione dell’asserita carenza del titolo di studio di ammissione (diploma di scuola media) richiesto per l’accesso all’impiego.

Con la sentenza il tribunale aveva comunque affermato “salvo, tuttavia, l’obbligo delle Amministrazioni datrici di lavoro di tener conto di tutti gli svolgimenti della vicenda, sia di quelli derivanti dall’affidamento obiettivamente creatosi circa la validità della prosecuzione del rapporto malgrado l’adozione del provvedimento di decadenza (il servizio prestato continuativamente dall’11.3.1992 in poi), sia, eventualmente, di ogni altro fatto suscettibile di influire su una regolarizzazione del rapporto stesso (un successivo conseguimento del diploma di licenza di scuola media, del quale, peraltro, non v’è agli atti del giudizio alcuna prova)”.

Pertanto il dipendente ricorre in appello.

La sentenza

Il collegio ricorda che il ricorrente non ha mai provato che, benché sfornito del diploma di licenza di scuola dell’obbligo (all’epoca ex L. n. 1859/1962), di aver assolto l’obbligo scolastico, non avendo neppure frequentato i corsi di avviamento la cui frequenza era prevista ai sensi degli artt. 171 e seg. del R.D. 577 del 1928 in base al quale “L’istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età è obbligatoria”.

Non coglie nel segno nemmeno la censura secondo cui per la nomina a operatore scolastico di ruolo non fosse necessario il diploma di scuola media.

Infatti, al momento della conclusione della procedura di assunzione per l’accesso ai posti di 3^ qualifica funzionale “OPERATORE”, tra i requisiti, era espressamente prevista la “Licenza della scuola dell’obbligo e qualificazione professionale se richiesta”.

Per l’accesso alla prima qualifica funzionale -ADDETTO alle PULIZIE – ed alla seconda qualifica funzionale – AUSILIARIO – era invece richiesto il requisito dell’“assolvimento della scuola dell’obbligo”.

Prima dell’emanazione della Legge n. 1859/1962, l’assolvimento dell’obbligo scolastico consisteva nell’obbligo di impegnare i fanciulli negli studi fino al compimento del quattordicesimo anno o mediante la possibilità di proseguire, fino a tale età, la frequenza della scuola elementare ovvero tramite quella di frequentare corsi, esercitazioni e simili di istruzione tenuti da istituzioni di educazione e di cultura, fino all’istituzione della scuola secondaria di avviamento al lavoro.

Come bene chiarito dal giudice di prime cure, la nozione di istruzione obbligatoria è mutata con la Legge n. 1859/1962 sull’istituzione e l’ordinamento della scuola media (unica) statale, non fondandosi più sulla sola frequenza scolastica obbligatoria fino ai quattordici anni, ma legandosi al conseguimento di una licenza, di un corso di studi medio, di tre anni, successivo a quello dei cinque anni di scuola elementare.

Sulla base delle disposizioni della citata legge, richiamate anche dal Tar, emerge, incontrovertibilmente, che i nati dall’anno 1951 in poi adempivano all’obbligo scolastico solo conseguendo il diploma di licenza della nuova scuola media (essendo comunque prosciolti da tale obbligo solo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostrassero di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico).

Conclusioni

L’appellante, nato nel 1959, era soggetto all’obbligo scolastico del conseguimento del diploma di scuola media istituita con legge 31.12.1962, n. 1859, ma non aveva ottenuto tale diploma all’epoca del suo avviamento all’impiego e della sua assunzione in servizio come operatore-bidello, 3^ qualifica funzionale.

Pertanto, il provvedimento di destituzione è stato legittimamente adottato dall’Amministrazione in quanto ricorre, nella fattispecie, l’ipotesi di “impiego conseguito mediante la produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile” contemplata dalla norma di cui all’art. 127 del D.P.R. n. 3/1957 della quale l’Amministrazione ha fatto piena applicazione, trattandosi dell’unica disciplina che, all’epoca, regolava la materia in assenza di norme di legge sopravvenute all’abrogazione delle disposizioni di cui all’art. 247 del R.D. n. 383 del 1934, come richiesto dall’art. 51 comma 8 della legge 142 del 1990.

Nel caso di specie, non vi è neppure mera invalidità, ma addirittura inesistenza sia fattuale, sia documentale del titolo di studio di licenza di scuola media che costituiva requisito per l’assunzione e dalla cui assenza non poteva che conseguire il provvedimento decadenziale adottato, comportante la cessazione, per volontà unilaterale dell’Amministrazione, del rapporto di pubblico impiego.

A tanto consegue l’irrilevanza della prospettazioni sollevate dall’appellante circa la mancata produzione da parte sua di documenti falsi o fraudolenti e circa l’affidamento asseritamente determinato dal perdurare del rapporto di lavoro per circa due anni.

Peraltro, anche l’ottenimento, nelle more, del diploma di scuola media inferiore non è di per sé idoneo a sanare il vizio costituito dalla mancanza del titolo di studio richiesto per ricoprire quel ruolo al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro (salva la possibilità per l’Amministrazione di tenerne conto ai fini di una regolarizzazione postuma del rapporto di impiego, profilo che esula dall’oggetto della controversia).

Pertanto il ricorso è respinto.

di Simonetta Fabris


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