Il Segretario comunale non può di norma sostituirsi ai dirigenti, salve eventuali ipotesi eccezionali di assenza, nei ruoli dell’Ente locale, di dirigenti o di altri funzionari

Tar Umbria, sezione prima, sentenza n. 466 del 23 maggio 2017presidente Potenza, relatore Amovilli

A margine

Materia del contendere è la legittimità dell’ordinanza con cui un Segretario comunale ingiunge ad un soggetto la demolizione di varie opere asseritamente abusive.

Tra i motivi del ricorso è eccepita la violazione dell’assetto delle competenze dell’ordinamento locale e del generale principio di separazione tra i compiti affidati ai dirigenti o responsabili comunali e quelli affidati ai Segretari comunale.

A detta del ricorrente, il provvedimento di repressione di abuso edilizio, quale atto tipicamente rientrante nelle attribuzioni dirigenziali, poteva infatti essere emanato esclusivamente dal dirigente comunale o dal responsabile apicale esercente le relative funzioni, potendo il Segretario comunale sostituirlo soltanto fornendo motivato riscontro delle ragioni di assenza o impedimento, del tutto mancanti nel caso di specie.

Nell’esprimersi in merito al dedotto vizio di incompetenza relativa, il Tar conferma che l’ordinanza non indica le ragioni dell’impedimento del responsabile dell’area tecnica alla sottoscrizione dell’atto, contravvenendo alle disposizioni del regolamento comunale in materia, espressamente richiamato nella stessa ordinanza.

In proposito, la giurisprudenza ha evidenziato che, ai sensi dell’art, 97 comma 4 lett. d), D.lgs. 2000 n. 267, il Segretario comunale, anche se chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne la relativa attività, non può di norma espletare compiti normalmente rimessi alla struttura burocratica, sostituendosi ai dirigenti, salve eventuali ipotesi eccezionali di assenza, nei ruoli dell’ente locale, di dirigenti o di altri funzionari in grado di espletarne i compiti.

In ogni caso, anche in assenza di personale con qualifica dirigenziale, l’attribuzione di compiti gestionali al Segretario comunale non è automatica, ma dipende da una specifica attribuzione di funzioni amministrative, in base allo statuto o ai regolamenti dell’ente o a specifiche determinazioni del sindaco (Cfr Consiglio di Stato sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4858; in termini Cass. civ. sez. lav., 12 giugno 2007, n. 13708).

Nell’attuale assetto ordinamentale, al Segretario comunale si vede infatti affidati compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente locale, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Di talché, nel nuovo ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale non rientra più nel novero dei dirigenti dell’amministrazione locale e tale costruzione è ulteriormente confermata dall’art. 97 D.lgs. 267/2000, laddove al comma 4, lett. d) ipotizza l’affidamento al Segretario comunale di competenze dirigenziali limitate e “pur sempre legate ad esigenze eccezionali e transeunti” (T.A.R. Calabria Catanzaro sez. II, 12 marzo 2002, n. 571).

Ne consegue che, non essendo il Segretario comunale titolare di poteri di avocazione nei confronti dei dirigenti, l’ordinanza impugnata risulta viziata da incompetenza oltre che di difetto di motivazione.

Tuttavia, trattandosi, nel caso di specie, di un provvedimento manifestamente vincolato e senza alternative quanto al contenuto dispositivo emanabile, l’eventuale annullamento, a detta del Tar, appare in contrasto con il principio di “strumentalità delle forme” e del tutto irragionevole, dovendo l’Amministrazione riadottare all’indomani dell’ipotizzato annullamento un provvedimento di identico tenore.

Per tali motivi, il ricorso è ritenuto infondato e viene respinto.

Stefania Fabris


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