I responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, per i contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono impegnati in questo periodo a concludere i numerosi  adempimenti previsti dalla «normativa anticorruzione e trasparenza» per rispettare le scadenze fissate al 31 gennaio 2019. Li ricordiamo in sintesi, con le novità  di maggior rilievo previste dal Piano Nazionale Anticorruzione 2018 e dagli ultimi comunicati ANAC.

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza “2019 – 2021”. Le amministrazioni destinatarie della suddetta normativa (vedi, in particolare, l’art. 2-bis del D.Lgs n. 33/2013; LG ANAC 28 dicembre 2016 e, per le società e gli enti privati controllati e partecipati, LG ANAC del 27 novembre 2017) devono adottare  e pubblicare entro il 31 gennaio il PTPC 2019 – 2021, che include anche un’apposita sezione dedicata alla trasparenza (comunicato Presidente ANAC del 16 marzo 2018).

Sono esentati solo i comuni con meno di 5.000 ab, che possono limitarsi a confermare il Piano già adottato con eventuali integrazioni, ma solo a condizione che non si siano verificati eventi corruttivi e disfunzioni amministrative (PNA 2018 pag. 91).

Il flusso degli adempimenti da effettuare può essere così schematizzato:

  • definizione obiettivi strategici da parte dell’organo di indirizzo politico (o conferma di quelli emanati lo scorso anno se a valenza pluriennale);
  • elaborazione  della proposta di Piano de parte del RPCT;
  • consultazione, esterna e interna, sullo schema di Piano;
  • approvazione da parte del Consiglio di un  documento di carattere generale sul contenuto del Piano (PNA 2015, paragrafo 4.1. e PNA 2016, paragrafo 5.1);
  • adozione del Piano da parte dell’organo di indirizzo (art. 1, co 8, L. 190/2012);
  • pubblicazione del documento, a cura del RPCT, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 1° livello “Altri contenuti”- Sottosezione di 2° livello “Anticorruzione”;
  • indizione di riunioni almeno con i dirigenti e le posizioni organizzative (con tutto il personale) per informarli sulle misure previste nel Piano.

L’OIV o il diverso organismo di controllo deve poi verificare, anche ai fini della successiva validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, co 8-bis, L.190 del 2012).

Relazione annuale del Responsabile anticorruzione – Il RPCT, com’è noto, deve trasmettere annualmente all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e  pubblicarla nel sito web dell’amministrazione. Il termine, fissato dalla L. n. 190/2012 al 15 dicembre dello scorso anno, è stato prorogato dall’ANAC, come ormai di consueto, al 31 gennaio 2019 (vedi l’articolo in questa rivista  del 28 novembre 2018).

La relazione deve essere sottoposta alla verifica dell’OIV o Nucleo di valutazione, come previsto dall’art. 1, co 14, della L.  n. 190/2012.

E’ possibile delineare il seguente flusso schematico di attività:

a. raccolta dei dati presso i diversi servizi/uffici e loro verifica anche a campione;

b. redazione della relazione annuale sulla base dei dati raccolti e delle verifiche effettuate;

c. inserimento  delle informazioni nel modello fornito dall’ANAC, costituito da un foglio Excel File Excel composto da tre distinti fogli, uno “anagrafica” dedicato alle informazioni relative al RPC, e, laddove questa figura sia assente, all’organo di indirizzo; il secondo, ” considerazioni generali” riservato alle valutazioni del RPCT relative all’effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e al proprio ruolo all’interno dell’amministrazione, società o ente; il terzo, “Misure anticorruzione”, inerente alle informazioni sull’adozione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e al giudizio sulla loro efficacia oppure, laddove le misure non siano state attuate, sulle motivazioni della mancata attuazione;

d. trasmissione all’OIV o Nucleo di valutazione e all’organo di indirizzo politico;

e. verifica da parte dell’OIV/Nucleo;

f. pubblicazione della relazione sul sito alla Sezione “Amministrazione (o Società)  trasparente” Sottosezione di 1° livello “altri contenuti” – Sottosezione di 2° livello “Corruzione”  e della verifica dell’OIV/NV  nella sottosezione di 1° livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sottosezione di  2° livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”.

Verifica degli obblighi di pubblicazione –  Il 31 gennaio sarebbe anche il termine ultimo per la pubblicazione delle attestazioni degli OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento nell’anno precedente degli obblighi di pubblicazione di cui alla normativa sulla trasparenza, prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009. Il condizionale è d’obbligo, dato che negli anni passati il termine è stato a volte prorogato dall’ANAC (per il 2018, cfr deliberazione ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018).

Pubblicazione dei dati sugli appalti pubblici 2018 – Il 31 gennaio scadrà anche il termine per la pubblicazione  dei dati in formato aperto relativi agli appalti pubblici 2018 e per la loro trasmissione all’ANAC, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, co 32, della L. 190/2012 e le indicazioni operative fornite dall’ANAC. Con comunicato del 9 gennaio scorso (in questa Rivista – 9 gennaio 2019), l’Autorità ha comunicato che per il 2019 sono confermate «… le modalità operative per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto riguardanti il 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 32 Legge 190/2012 come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016. E che “Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2019 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD)“.

E’ opportuno ricordare che sono destinatari di questo obbligo  le amministrazioni pubbliche indicate dall’art. 1, co 2, del Dlgs 165/2001, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e le loro controllate «limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea».

Le informazioni, da pubblicare nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 1° livello “Bandi di gara e contratti, sottosezione di 2° livello ” Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”, riguardano le procedure di affidamento avviate nel corso del 2018, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e le procedure relative ad affidamento  in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche o aggiornamenti. Le informazioni, da rappresentare in formato tabellare, sono le seguenti: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate, pubblicandole in tabelle riassuntive.

Le pubblicazioni devono rimanere sul sito web delle amministrazioni e degli enti per un periodo di cinque anni che decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all’esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento. Con l’abolizione della sezione archivio ad opera del D.Lgs. n. 97 del 2016, alla scadenza del quinquennio, i dati sono accessibili solo con l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

L’ANAC informa  che “a partire da febbraio 2019 saranno effettuati i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l’acquisizione dei file XML pubblicati. A riguardo, si consiglia di verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall’Autorità. Il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo ‘Identificativo messaggio PEC’ oppure ‘Esito accesso’ della tabella disponibile al seguente link https://dati.anticorruzione.it/#/l190“.    Su questo aspetto, è bene ricordare che: a) l’ANAC ha il compito di trasmettere alla Corte dei conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’elenco delle amministrazioni inadempienti; b) spetta al RPCT controllare questi adempimenti e assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate e comunicate all’Autorità, e segnalare all’organo di indirizzo politico, all’organismo indipendente di valutazione, all’Autorità e, nei casi più gravi, all’ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento. 

 

 


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