Sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 dicembre u.s. e in vigore dal 15 dicembre 2018.

Il provvedimento introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sostegno per cittadini, imprese e pubblica amministrazione prevedendo:

Art. 1 – Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni:

– creazione di un fondo di garanzia con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a tutela delle piccole e medie imprese creditrici nei confronti della pubblica amministrazione.

Art. 2 – Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all’articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50:

– rinvio fino al 30 giugno 2019 della scadenza per la restituzione del “prestito-ponte” ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. in amministrazione straordinaria, per consentire l’utile prosecuzione della gestione commissariale in essere nelle more della cessione dei complessi aziendali.

Art. 3 – Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro: 

– abrogazione dell’entrata in vigore del libro unico del lavoro telematico previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che risultava prevista per il prossimo 1° gennaio 2019.

Art. 4 – Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione:

– modifica di alcuni profili dell’esecuzione forzata, a tutela degli esecutati che siano contestualmente creditori della pubblica amministrazione, con possibilità di evitare la perdita dei propri beni pignorati qualora i crediti verso la PA siano superiori ai debiti fatti valere nella procedura esecutiva.

Art. 5 – Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitari:

– modifiche all’articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, con sostituzione della lettera c) (sui gravi illeciti professionali) con le seguenti:

«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;».

Tali disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 6 – Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti:

– soppressione, dal 1° gennaio 2019, dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) previsto dall’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A decorrere dalla medesima data resta la tracciabilità dei rifiuti con il sistema cartaceo, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria.

Art. 7 – Misure urgenti in materia di edilizia penitenziari:

– introduzione, in ragione dell’attuale situazione di sovraffollamento delle carceri, di disposizioni urgenti per consentire la celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria con assegnazione, al personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, di nuove funzioni.

Art. 8 – Piattaforme digitali:

– previsione di misure urgenti dirette ad assicurare l’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda Digitale Italiana con il trasferimento della gestione della piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le PP.AA. e i prestatori di servizi di pagamento abilitati di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei relativi compiti, dall’Agenzia per l’Italia digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso la costituzione di una nuova S.p.A. interamente dallo Stato;

– misure per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico, anche attraverso il credito telefonico, in tutta la pubblica amministrazione.

Art. 9 – Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale:

– in materia di diritto alla salute, disposizioni temporanee e urgenti per far fronte alla carenza contingente di medici con la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, ai medici specializzandi iscritti al corso di medicina generale, di avere l’assegnazione di pazienti propri.

Art. 10 – Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca:

– immissione a ruolo di nuovi dirigenti della scuola: per accelerare l’assunzione di dirigenti si prevede il superamento delle criticità connesse alla vigente normativa e al corso-concorso.

Art. 11 – Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione:

– stanziamento dei fondi necessari all’adeguamento del trattamento economico accessorio del personale dipendente della p.a. con previsione della non applicazione, in ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, del limite riferito all’anno 2016 di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23.

 


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