Riferimenti normativi

Analizzare la disciplina della sicurezza e della salute dei lavoratori che operano sulle strade presuppone uno studio integrato del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (T.U. della salute e sicurezza dei lavoratori), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada), del relativo Regolamento di esecuzione 16 dicembre 1992, n.495, del Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie stradali da adottare per il segnalamento temporaneo), del Decreto ministeriale 4 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (procedure di apposizione, gestione e rimozione della segnaletica stradale). Infine,  per una completa visione delle problematiche sui cantieri, giova avvalersi  delle linee guida fornite da INAIL (Manuale operativo sulla sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali anno 2010).

Principi generali in materia di codice della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 30 aprile 2008, n.101, S.O.

In esecuzione della legge delega, Il Testo Unico della Salute e Sicurezza dei Lavoratori assolve la seguente missione:

a)    il riordino e il coordinamento della normativa previgente;

b)    l’allargamento del campo di applicazione;

c)     la semplificazione degli adempimenti formali derivanti dalla normativa;

d)    la razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio.

Da un’attenta analisi del D.Lgs. 81/2008 pare si possa riconoscere che la missione è stata sostanzialmente assolta attraverso un ponderoso corpus normativo strutturato in tredici Titoli che tratta tutte le tematiche previste nella legge delega ed è composto da 306 articoli e 50 allegati.

Giova ricordare che tutta la normativa è permeata dai principi costituzionali che presidiano la materia della salute e della sicurezza sul lavoro, tiene conto della produzione giurisprudenziale  consolidata a partire dal D.lgs. 626/1994, ed è rispettosa delle Direttive europee.

Rispetto al concetto di salute vige il principio  “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…” (art. 32, comma 1, Cost.) che  assicura tutela costituzionale alla salute della persona (cure mediche), ma anche alla salubrità dei luoghi di lavoro (tutela dell’ambiente ed ecosistema e contrasto agli inquinamenti di acqua, aria, suolo).

Rispetto al concetto di sicurezza vige il principio  “ La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35, comma 1,Cost.) che  assicura tutela costituzionale al lavoro a tutti i cittadini promuovendo le condizioni per il suo effettivo esercizio nel rispetto del dettato costituzionale.

Rispetto al D.Lgs. 626/1994 il D.lgs. 81/2008, nel consolidare i principi cardine che presidiano la materia, introduce alcune sostanziali novità:

a)    l’estensione dell’ambito di applicazione della normativa sia sotto il profilo soggettivo  (dilatazione del concetto di lavoratore) sia sotto il profilo oggettivo (dilatazione a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio);

b)    la riformulazione del concetto di salute che viene considerata sotto tre profili (assenza di malattia, stato di completo benessere fisico e mentale, benessere sociale);

c)     la definizione della figura del preposto (sotto il regime del D.Lgs. 626/1994 non era compitamente definita). Infatti, come per il dirigente, la legge non faceva riferimento ad uno specifico inquadramento contrattuale, ma ad una semplice situazione di fatto. Con il D.Lgs. 81/2008 il preposto viene definito “ la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Questa definizione, tratta dall’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008, è il frutto dell’elaborazione giurisprudenziale ed esplicita le due principali funzioni del preposto: garantire l’attuazione delle direttive ricevute e sovrintendere l’attività lavorativa. Vengono anche definite le funzioni di questa figura (art.19) e le responsabilità (art.56).

d)    il modello organizzativo è un’altra novità del D.Lgs. 81/2008. L’art. 2, comma 1, lettera dd) chiarisce che esso deve intendersi come un “modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”. Secondo quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 l’adozione questo modello costituisce esimente della responsabilità amministrativa degli enti che lo pongono in essere con effettiva efficacia ed efficienza.

Il Datore di lavoro permane al centro del servizio di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia nel settore privato che nel settore pubblico. L’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 definisce il Datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Dalla definizione si evince che il Datore di lavoro si configura nella persona che ha il potere di organizzare e decidere e pertanto è il titolare di un budget nell’ambito di una unità lavorativa o di un complesso di attività lavorative. Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni (sono tutte quelle indicate all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165) il Datore di lavoro è “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa: In caso  di omessa individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”. (definizione ex art.2 comma 1, lettera b). Dalla lettura di questa norma si evincono alcune caratteristiche peculiari che definiscono la figura del Datore di lavoro pubblico.  Innanzitutto il Datore di lavoro pubblico deve essere sempre un dipendente pubblico interno all’ente. Di regola deve essere un dirigente, ma è ammesso sia anche un non dirigente nelle strutture dove manchi la figura dirigenziale (ad esempio nei Comuni dove non esiste la figura dirigenziale). In questo caso può essere nominato Datore di lavoro della salute e della sicurezza dei lavoratori una figura apicale. In ogni caso questa figura deve essere munita di un adeguato budget (risorse umane, finanziarie e strumentali) per far fronte alle esigenze. Il Capo dell’Amministrazione deve provvedere a nominare il Datore di lavoro scegliendolo tra il personale in organico dell’ente tra le persone che abbiano un profilo manageriale, cioè siano in grado di decidere, di agire e di spendere. Allorquando tale nomina non avvenisse, l’Ordinamento prevede sia il Capo dell’Amministrazione ad essere individuato come il Datore di lavoro e quindi il responsabile del servizio.  Ricadono sul Datore di lavoro gli obblighi di cui all’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e tra questi la nomina del RSPP e del Medico Competente.

Tra i compiti di particolare rilievo spetta al Datore di lavoro approvare il Documento Unico di Valutazione di rischi (DVR) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

Altro protagonista del servizio è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP). Questi è nominato dal Datore di lavoro e si configura in una posizione di staff  e non di linea. Si tratta di una sorta di consulente (interno od esterno dell’ente). Di fatto è il primo consulente (assieme al Medico Competente) del Datore di lavoro e pertanto tutto ciò che viene posto in capo al Datore di lavoro, in termini di valutazione dei rischi  e di individuazione degli interventi necessari, viene istruito e proposto dal RSPP al fine di un processo decisionale e responsabile.

Tra i protagonisti di massima importanza è la figura del Medico Competente. Nei decenni passati la prevenzione  delle malattie del lavoro è stata affidata prevalentemente a professionisti muniti di laurea in Medicina e Chirurgia, mentre la prevenzione degli infortuni a professionisti afferenti ad aree tecniche. Questa suddivisione dei compiti oggi sarebbe inadeguata per il raggiungimento di elevati standard di prevenzione in quanto nella genesi delle malattie di lavoro rivestono notevole importanza fattori di rischio di ordine tecnico così come nella genesi degli infortuni esistono fattori legati all’uomo e alla sua individualità. La figura del Medico del lavoro si inserisce quindi in un sistema interdisciplinare che vede figure professionali di diversa estrazione collaborare strettamente nelle varie attività necessarie per conseguire una prevenzione occupazionale ottimale. Questi concetti sono bene espressi in raccomandazioni dell’International Labour Office (ILO),  dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OWHO/OMS) e dal Codice Etico dell’International Commission on Occupational Heath (ICHOC) cui devono fare riferimento gli Occupational Heath Professionals. Con questa dizione l’ICOH identifica quelle figure professionali che sono coinvolte nella tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro dal punto di vista tecnico, medico sociale e legislativo, includendo quindi medici, infermieri, igienisti industriali,psicologi, ergonomi, terapisti della riabilitazione, chimici, tossicologi, ingegneri, ecc. Tra i compiti del Medico Competente la normativa vigente prevede che il M.C. esprima il giudizio di idoneità alla mansione specifica, istituisca per ogni lavoratore una cartella sanitaria, informi i lavoratori sul significato e sui risultati degli accertamenti eseguiti, effettui congiuntamente al RSPP sopralluoghi negli ambienti di lavoro, collabori con il Datore di lavoro alla predisposizione di servizi di primo soccorso, alla stesura del DVR e alle attività di informazione e formazione dei lavoratori. Un importante ruolo deve essere esercitato dal Medico Competente anche nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)  anche per i potenziali danni che gli stessi  DPI potrebbero provocare al lavoratore (ad esempio uso di guanti di latice per un lavoratore allergico al latice).

L’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce quali requisiti devono avere le persone che sono destinate a ricoprire i ruoli di RSPP e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione. Per tutti questi soggetti vale quanto previsto dal comma 1 dell’art. 32 “Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”. La norma stabilisce che, a monte dell’incarico, vi deve essere una valutazione che spetta al Datore di lavoro o ad un suo delegato, che ha ad oggetto lo studio della tipologia di rischi che si possono correre in quello specifico settore (valutazione che dovrà essere più approfondita per gli specifici cantieri).

Per concludere questa carrellata, si ricordi il ruolo dei Responsabili della Sicurezza dei Lavoratori (RLS) che non vanno confusi con le OO.SS. come spesso accade. A differenziare le due figure sono le funzioni. Gli RLS sono in ausilio del Datore di Lavoro e, con utili suggerimenti, lo indirizzano a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori (che è un’utilità per l’intera azienda).

Relativamente al Codice della strada risulta utile richiamare l’articolo 1 comma 2 che evidenzia l’importanza che l’Ordinamento giuridico riserva alle strade e alla circolazione stradale “ La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio, di migliorare la fluidità della circolazione.

Che cosa è un cantiere?

Innanzitutto è utile richiamare alla memoria che un cantiere è qualcosa di vivo, dove pulsa tutta l’attività per la quale il cantiere viene allestito. Ed allestire un cantiere significa pianificare quella attività e pertanto allocare tutte le risorse (umane e strumentali) necessarie per raggiungere lo scopo programmato. Conseguentemente il cantiere si configura come la fabbrica dove vengono realizzate le opere. Come tale il cantiere comprende l’area operativa che è la sede effettiva dell’attività primaria (l’area di ingombro dell’opera da realizzare) e le aree di supporto, dove vengono dislocati tutti gli apprestamenti, gli impianti e le infrastrutture funzionali alla realizzazione dell’opera. Ciò premesso, il cantiere stradale assume una sua specifica connotazione che viene definita specificatamente dalla normativa vigente.

L’art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 definisce il cantiere temporaneo o mobile  qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (il cui elenco è riportato nell’allegato X). Tali cantieri riguardano i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi,  il montaggio ed lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

I protagonisti della salute ed ella sicurezza dei lavoratori nel contesto dei cantieri stradali.

Nell’ambito dei cantieri stradali i protagonisti della salute e della sicurezza dei lavoratori assumono un ruolo specifico.

Innanzitutto il Datore di lavoro committente (quello identificato dalla stazione appaltante) ha il compito di elaborare il Piano Operativo della Sicurezza (POS). Questo documento si configura come il dettaglio del DVR relativamente allo specifico cantiere. Il POS deve contenere almeno i seguenti elementi: a) nominativi ed i riferimenti di identificazione e reperibilità di tutti i protagonisti della salute e sicurezza dei lavoratori; b) il numero e le qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità operative, dei turni di lavoro; d) l’elenco dei dispositivi individuali di sicurezza (DPI); e) la stima dei costi relativi alla sicurezza.

Il dirigente responsabile della progettazione dell’opera ha il compito di elaborare il Piano di Coordinamento della Sicurezza (PSC). Questo documento ha lo specifico compito di rappresentare l’intero svolgimento dell’opera strutturata per fasi. Con riferimento a ciascuna di esse il PSC individua gli specifici rischi e i mezzi per farvi fronte.

Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto che si riferiscono puntualmente alla sicurezza e salute dei lavoratori. Queste tavole contengono una o più planimetrie ed eventualmente anche un profilo altimetrico ed una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Con riferimento all’area di cantiere il PSC contiene l’analisi dei seguenti elementi essenziali: a) caratteristiche dell’area di  cantiere, con particolare riguardo alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; b) alla presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere.

Con riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene i seguenti elementi: a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere,gli accessi e le segnalazioni;  b) i servizi igienico-assitenziali; c) la viabilità principale di cantiere; d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas, energia di qualsiasi tipo, e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; f) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura materiali; g) la dislocazione degli impianti di cantiere; h) la dislocazione delle zone di carico e di scarico;  i) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; l) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio o di esplosione.

Il dirigente responsabile della gestione dell’opera ha il compito di verificare la conformità del PSC rispetto al POS. Inoltre egli deve assicurare la corretta gestione del cantiere.

Il capocantiere (preposto) ha il compito di gestire le risorse umane (operai) e strumentali all’interno del cantiere (sia quello dove si opera, sia quello di supporto).

Il caposquadra (preposto) ha il compito di attuare le direttive che gli vengono impartite e coordinare la squadra di operai che gli viene assegnata. Compete sempre al caposquadra attuare le misure di sicurezza decise dal Datore di lavoro e vigilare sul corretto uso dei DPI.

I cantieri si distinguono in cantieri la cui durata sia:

a)     inferiore i due giorni. Comportano l’utilizzazione di segnali mobili (Ad esempio: coni di delimitazione di cantiere);

b)     tra due e sette giorni. Comportano l’utilizzazione di segnali parzialmente fissi (Ad esempio: delineatori flessibili di delimitazione di cantiere);

c)      supera i sette giorni. Comportano l’utilizzazione di segnali fissi ed anche di segnaletica orizzontale di colore giallo.

Sono cantieri fissi quelli che non subiscono alcun spostamento durante almeno mezza giornata e comportano il posizionamento di una segnaletica di avvicinamento (riduzione corsie, divieto di sorpasso, lavori, altri pericoli); segnaletica di posizione (coni delineatori flessibili, paletti); una segnalazione di fine prescrizione.

Sono cantieri mobili  quelli che sono caratterizzati da una velocità media di avanzamento dei lavori che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro l’ora, perciò deve essere adeguatamente presegnalato e segnalato. Il sistema di segnalamento è costituito da un segnale mobile di preavviso e da un segnale mobile di protezione che si spostano in modo coordinato all’avanzamento dei lavori in modo che entrambi siano comunque separatamente visibili da almeno 300 metri.  I segnali mobili possono essere posti su un veicolo di lavoro o su un carrello trainato. Generalmente si delimita la zona di lavoro con coni o paletti di delimitazione.

Caratteristiche del segnalamento temporaneo del cantiere

Innanzitutto va ricordato che la materia relativa alla segnalazione stradale è disciplinata dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 emanato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale decreto fissa i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di apposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare che devono essere adottati dai gestori delle infrastrutture, dalle imprese appaltatrici esecutrici o affidatarie (artt.1 e 2 del Decreto interministeriale) e la tipologia dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che devono essere adottati dai Datori di lavoro per i lavoratori (art. 4 del Decreto interministeriale).

Soffermando l’attenzione sul segnalamento temporaneo si ricorda che tale segnalamento risulta efficace allorquando esso è adeguato ad informare, guidare e convincere gli utenti ad assumere un comportamento responsabile, prudente ed accorto. Pertanto la segnaletica deve essere:

a)    Visibile e leggibile sia di giorno che di notte. Conseguentemente deve essere collocata in una posizione strategica (non defilata), avere la caratteristica della rifrangenza (deve essere percepita anche di notte), posizionata correttamente ( norma di legge), essere in buono stato (non danneggiata). Deve essere posizionata in numero limitato e sullo stesso supporto non devono essere affiancati più di due segnali ( al fine di non creare confusione). Deve avere la forma, le dimensioni, il colore (come da regolamento).

b)    Coerente. Conseguentemente non possono coesistere segnali temporanei e permanenti in contrasto tra loro.

c)     Adeguata. Conseguentemente deve adattarsi alla situazione concreta esistente, tenendo conto delle caratteristiche della strada, del traffico, delle condizioni meteorologiche.

d)    Credibile. Conseguentemente deve indurre l’utente a fidarsi della segnaletica che deve seguire puntualmente l’evoluzione del cantiere.

Ai fini operativi è importante ricordare che, una volta ultimati i lavori. La segnaletica deve essere rimossa. Bisogna inoltre tenere presente:

a)    Il colore dei segnali: tutti i cartelli verticali di pericolo e di indicazione per la segnaletica temporanea devono avere il fondo giallo.

b)    La dimensione della segnaletica, sia quella orizzontale che verticale, deve avere la stessa dimensione di quella permanente. I segnali di formato più piccolo possono essere impiegati solo quando le condizioni di impianto limitano l’impiego del formato normale.

c)      La rifrangenza della segnaletica deve essere curata con molta attenzione al fine di consentire una piena visibilità anche notturna.

d)    I supporti e il sostegno della segnaletica devono basarsi su basi mobili di tipo trasportabili che assicurino la stabilità del segnale. Da tenere presente che la base dello stesso non deve costituire un corpo unico e rigido quali pietre ecc.

Segnalamento e delimitazione del cantiere

Il primo segnale che deve preavvisare ogni cantiere stradale è il segnale LAVORI che viene collocato in prossimità del punto in cui inizia il pericolo. Allorquando il cantiere superi i cento metri ogni altro pericolo deve essere segnalato con un cartello integrativo con l’indicazione del pericolo potenziale. Quantomeno si devono segnalare i potenziali altri pericoli con un cartello indicante ALTRI PERICOLI. In caso di scarsa visibilità e di notte i segnali sopraindicati devono essere indicati con luce rossa fissa. I segnali di pericolo più comuni sono: Lavori, doppio senso di circolazione, mezzi di lavoro in azione, strada deformata, materiale instabile in strada.

La delimitazione del cantiere stradale ha la doppia funzione di segnalare i potenziali pericoli e, in alcuni casi, anche di proteggere (difendere) sia i lavoratori che l’utenza della strada. Innanzitutto le recinzioni dei cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione in modo tale che almeno tre luci e tre dispositivi ricadano all’interno del cono visivo del conducente. Di particolare importanza e  di facile percezione del pericolo si configurano le recinzioni dirette a segnalare e proteggere dai rischi i tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo molto breve, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi. Tali recinzioni devono formare un quadrilatero completo al fine di proteggere l’intero cerchio di rischio.    Le barriere normali hanno la funzione di delimitare l’area del cantiere e di segnalare il pericolo potenziale. Si distinguono per essere dipinte a strisce oblique bianche e rosse e sono poste parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore ad altezza inferiore ad 80 centimetri da terra. Inoltre, in caso di scarsa visibilità o di notte, le barriere devono essere integrate da lanterne a luci rosse fisse. Le barriere direzionali hanno la funzione di segnalare deviazioni temporanee che comportano curve strette, cambi di direzione. Sono colorate sulla faccia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di freccia che indica la direzione da seguire. Devono rispondere alle caratteristiche di altezza stabilite per le barriere ordinarie e, di notte o con scarsa visibilità, devono essere integrate con lanterne rosse fisse. I paletti di delimitazione vengono utilizzati in serie per evidenziare i bordi di lavoro. L’intervallo tra i paletti non deve essere superiore a 15 metri.  Il paletto è colorato sulla faccia con bande alternate bianche e rosse. I coni devono essere usati per delimitare le zone di lavoro o di operazioni non superiore a due giorni. Il cono di colore rosso con anelli bianchi trasversali, munito di una base più resistente, deve essere di materiale flessibile (gomma o plastica). La frequenza di posa è di 12 meri in rettifilo e di 5 metri in curva. Nei centri abitati la frequenza è dimezzata. Deve essere assicurata la visibilità notturna a mezzo di impiego di materiali adeguati. Il delineatore flessibile deve essere posto per delimitare zone di lavoro di media e lunga durata, per la separazione di opposti sensi di marcia. Il delineatore flessibile, di colore rosso con anelli bianchi, deve essere incollabile o altrimenti fissata sul pavimento, di forma lamellare o cilindrico, deve essere fatto di materiali flessibili (gomma o plastica).  Se investiti dal traffico devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dal pavimento. La frequenza di posa è identica a quella dei coni. Deve essere assicurata la visibilità notturna a mezzo di impiego di materiali adeguati.

La valutazione dei rischi è complessa e richiede un’analisi ben ponderata che innanzitutto il Datore di lavoro deve conoscere (anche attraverso l’ausilio del RSPP e del Medico Competente) e che deve essere capace di far conoscere ai dirigenti, ai preposti e agli stessi dipendenti, nonché a responsabilizzarli tutti.

La valutazione di questi rischi è contenuta nel Piano Operativo per la Sicurezza (POS) con la descrizione, per ogni lavorazione effettuata, delle misure di prevenzione e di protezione collettive, tecniche, organizzative e dei dispositivi personali di protezione (DPI).

Schematicamente tale attività può essere così raffigurata:

Valutazione dei rischi di cantiere stradale

Il Datore di lavoro deve prendere in esame i seguenti rischi di cantiere:

a)     quelli che direttamente ricadono sui lavoratori e che derivano dalla specificità delle lavorazioni nelle quali sono impegnati e quelli che ricadono sugli stessi lavoratori a causa dell’interferenza del traffico veicolare.

b)    Quelli che direttamente ricadono sulle persone e sui veicoli che transitano nei pressi del cantiere.

Prima della installazione del cantiere vanno valutate le seguenti condizioni:

a)    la tipologia di strada, la vocazione urbanistica territoriale ed il traffico che insiste sulla strada passibile di diventare cantiere stradale;

b)    le ipotizzabili interazioni tra le diverse componenti del traffico stradale esistente e potenziale (ad esempio il traffico prodotto dai mezzi pubblici e da a quello dei mezzi privati, calcolando anche il possibile trend  nel corso dell’attività lavorativa,  quello prodotto da eventuali centri commerciali, quello dei residenti, quello dei pedoni, quello dei ciclisti ecc.);

c)     le interferenze con la viabilità esistente e con l’ambiente attraversato, con particolare riferimento agli insediamenti ed alle attività presenti o programmate nelle aree ad accessibilità diretta.

Rispetto all’interferenza tra cantiere di lavoro e strada  sono da valutare i rischi:

a)    di investimento dei lavoratori che prestano l’attività lavorativa in cantiere o in prossimità dello stesso;

b)    di investimento di persone estranee al cantiere (es. pedoni, residenti, clienti di esercizi pubblici ecc) e la collisione con i veicoli in transito da macchine operatrici;

c)     investimento di persone e/o veicoli provenienti da accessi laterali alla zona di lavoro (es: proprietà privata,parcheggi, ecc.);

d)    di proiezione o caduta di materiale dall’alto durante particolari fasi lavorative;

e)    di caduta all’interno dello scavo presente ai margini del cantiere.

L’errata installazione (difetti di perimetrazione dell’area all’interno e all’esterno del cantiere) e la cattiva gestione del cantiere (difetti di manutenzione ordinaria e straordinaria) possono essere causa di incidenti ed origine di malattie sia per gli addetti dei lavori, sia per le persone esterne. Tra i rischi più gravi che corrono le persone che, a vario titolo, gravitano nell’orbita del cantiere sono: incidenti dovuti alla manovra di macchine operatrici, cadute dall’alto di uomini e materiali, cadute in piano, polveri e il rumore. In ogni caso l’ordinamento prevede che per tali rischi le misure di tutela delle persone esterne sono analoghe a quelle previste per la tutela dei lavoratori che operano in cantiere.

Come comportarsi per fronteggiare il rischio?

Innanzitutto posare correttamente il cantiere che comporta lo studio della tipologia della strada e la valutazione dei rischi interferenziali tra strada e cantiere, una precisa perimetrazione dell’area interessata dal cantiere operativo, di quello pertinenziale e dell’area circostante. Ma anche una corretta posa della segnaletica che deve essere visibile di giorno e di notte, ma anche una manutenzione vigile che assicuri il funzionamento delle vie di accesso.

Dispositivi di protezione individuale.

Il D.P.I. è qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi. Il D.P.I è fornito dal Datore di lavoro quando il rischio non può essere evitato o sufficientemente ridotto dalle misure di prevenzione tecniche-collettive e nel POS sono indicati i DPI necessari per ogni fase di lavoro. Il Datore di lavoro valuta con la collaborazione del Medico Competente l’adozione del D.P.I. anche in funzione dei livelli di esposizione (ad esempio:rumore). Il lavoratore ha l’obbligo di utilizzare i dispositivi previsti.

I dispositivi di protezione individuale sono:

a)    abbigliamento alta visibilità;

b)    occhiali;

c)     visiera per saldature;

d)    maschere facciali;

e)    casco;

f)      guanti;

g)    otoprotettori;

h)    calzature.

Macchine ed attrezzature

La legislazione vigente impone che le attrezzature di lavoro sino conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (marchio CE) ovvero rispondenti ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V del D.Lgs. 81/2008.

Descrizione sintetica del rischio e del danno potenziale dall’utilizzo anche improprio di macchinari.

I pericoli sono rappresentati da:

a)    mobilità delle macchine semoventi;

b)    organi in movimento delle macchine di dimensione e forma variabile;

c)     norme di comportamento;

d)    non utilizzo di macchine marcate CE;

e)    utilizzo improprio della macchina;

f)      mancanza dei dispositivi di sicurezza,come previsto dal Manuale di uso e manutenzione;

g)    mancanza di pulizia , manutenzione della macchina;

h)    manomissione dei sistemi di sicurezza;

i)       presenza di persone nel raggio di manovra della macchina.

Relativamente ai criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolari, si ricorda alcune elementari nozioni:

a)    le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute dall’azione di uno o più operatori che, muniti di bandierina arancio fluorescente, provvedono a preavvisare all’utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata;

b)    la composizione delle squadre è determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità;

c)     in caso di nebbia,di precipitazioni nevose o comunque condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità non è consentito effettuare operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l’installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione;

d)    nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all’inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica;

e)    l’inizio dell’intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato;

f)      per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per le fermate temporanee del traffico, quando non è possibile la gestione a vista, possono essere utilizzati sistemi semaforici temporizzati o movieri. In questo ultimo caso gli stessi utilizzano le palette rosso/verde;

g)    lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico veicolare è consentito esclusivamente per effettive esigenze operative di intervento;

h)    tranne che per i casi esplicitamente e diversamente disciplinati o per situazioni di emergenza, non è consentita la sosta all’interno di piazzale di sosta, corsie di emergenza o delimitazioni di cantieri;

i)       le manovre di accesso ed uscita dai cantieri situati lungo le tratte stradali sono consentite solo per effettive esigenze di servizio, al personale autorizzato e previa adozione delle cautele necessarie alla sicurezza propria e del traffico veicolare;

j)       Le situazioni di emergenza a cui si fa riferimento (ad esempio, incidenti stradali, eventi di natura meteorologica, ostacoli che si frappongono improvvisamente sulla carreggiata) sono situazioni di pericolo per l’utenza stradale che, comparendo bruscamente, impongono la messa in atto di procedure di segnalazione eseguite in condizioni di criticità non essendo sempre possibile prevedere e programmare le risorse umane e tecnologiche necessarie per fronteggiare l’evento;

k)    La segnaletica temporanea deve essere rimossa , od oscurata, non appena cessate le cause che ne hanno reso necessario il collocamento.

Procedure di Pronto Soccorso. Dal Manuale INAIL 2010

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività:

1)    Garantire in cantiere l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso (118) e dei VVF (115).

2)    Predisporre e rendere visibili in cantiere indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento).

3)    Cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori un’idea abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo ed ei feriti.

4)    In caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti.

5)    In attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso.

6)    Prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto e le attuali condizioni dei feriti.

7)    Controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Lorenzo Camarda


Stampa articolo