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Niente tracciabilità per partecipare a seminari di formazione1 min read

Avevamo segnalato all’ANAC che nella deliberazione, n. 556, del 31 maggio 2017, [1] di riformulazione delle Linee guida in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, non era stato indicato tra le ipotesi di esenzione del CIG l’art. 25, c. 2, lett. a) del decreto – legge n. 66/2014, [2] che – attraverso il rinvio alla deliberazione n. 4/2011 dell’allora AVCP ,  prevede, fra l’altro “… la mera partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione”.

L’Autorità, con lettera del 25 ottobre 2018 [3], ci ha comunicato che il Consiglio dell’Autorità, in data 26 settembre 2018, ha deliberato  la predisposizione di una FAQ per chiarire che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a) del d.l. n. 66 del 2014, convertito nella legge L. n. 9/2014, la partecipazione di dipendenti ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità.

Con la stessa nota, l’ANAC precisa che, invece, l’acquisto da parte di un ente pubblico di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX al Codice dei contratti pubblici) e quindi è soggetto alla suddetta disciplina sulla tracciabilità.

La relativa FAQ (C9) [4]è stata pubblicata sul sito dell’ANAC alla sezione tracciabilità.

Ringraziamo per la sollecita risposta che permette agli enti pubblici e agli operatori di operare come già previsto  dalla determinazione dell’allora AVCP n. 4 del 2011.  [5]