Il Presidente dell’ANAC, con comunicato pubblicato il 16 marzo 2018,  richiama l’attenzione delle  amministrazioni sull’obbligo di adottare,  dopo il primo piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, gli aggiornamenti annuali nei due successivi anni di  validità del Piano triennale (cfr. art. 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012, come da ultimo modificata dal d.lgs. n. 97 del 2016).

Entro il 31 gennaio scorso, quindi, tutte le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto adottare e pubblicare il PTPC  2018-2020, coordinato con gli obiettivi del piano della performance di cui al d.lgs n. 150 del 2009 come corretto nel 2017 dal d.lgs. n. 74 (per gli enti locali cfr. l’art. 169 del testo unico degli enti locali n. 267 del 2000).

La comunicazione, che sostituisce il  comunicato del 13.7.2015 , ricorda che all’aggiornamento del piano deve essere allegata la mappatura dei processi.

Mappature dei processi – Ricordiamo che è scaduto  il temine di due anni assegnato dall’Autorità con l’aggiornamento 2015 al  PNA,  per completare questa complessa attività.

L’attività di mappatura non si esaurisce in una mera elencazione dei processi dell’Ente, ma comporta, a sua volta,  un complesso processo da sviluppare nelle seguenti fasi:

  • individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, c.d. “aree di rischio” (generali, indicate dal PNA e specifiche di ciascuna amministrazione);
  • definizione, descrizione e rappresentazione dei processi (o dei macro-processi), con l’individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono; dell’origine del processo (input) e del  risultato atteso (output);  della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato  (fasi; tempi,  vincoli,  risorse, interazione tra i processi);
  • identificazione degli eventi rischiosi;
  • analisi del rischio, con attenzione alle cause degli eventi rischiosi;
  • ponderazione del rischio in modo da “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione”;
  • programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione.

Su questo aspetto, il PTPCT deve essere coordinato e coerente con il Piano della performance. Tale verifica è attribuita alla responsabilità dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) o nucleo di valutazione.

E’ opportuno ricordare che, nel caso di omessa adozione del piano, l’amministrazione rischia  una sanzione amministrazione da un minimo di 1.000 ad un massimo di 10.000 euro, come previsto dall’articolo 19, co 5, del decreto – legge n. 90 del 2014, applicabile dall’ANAC secondo le regole approvate dalla stessa Autorità con il  “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì  comportamento“.

Non è da trascurare che, come previsto dal richiamato  Regolamento, equivale a omessa adozione del PTPC:

a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure;

b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni;

c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs n. 33 del 2013.

Il comunicato ANAC – Ecco il testo del comunicato dell’ANAC:

“Quest’Autorità, con il comunicato del  13 luglio 2015, ricordava a tutte le Amministrazioni la necessità di adottare,  dopo il primo PTPC, degli aggiornamenti annuali nei due successivi anni di  validità del Piano triennale. 
In sede di vigilanza sui piani  l’Autorità ha potuto verificare che, in sede di aggiornamento, molte  amministrazioni, invece di realizzare una completa attuazione delle misure di  prevenzione procedono con numerosi rinvii e/o soppressioni ed integrazioni di  paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le disposizioni e di  comprensione del testo.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, il PTPC  deve essere integrato con il Programma per la trasparenza: la necessaria  integrazione degli obiettivi di trasparenza con il piano della  performance necessita di una loro previsione annuale nell’ambito della  programmazione su base triennale. 
Si richiama, pertanto, l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun  anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido  per il successivo triennio (ad esempio, per l’anno in corso, il PTPC  2018-2020). È, altresì, necessario che ad ogni Piano siano allegate le  mappature dei processi. Il presente comunicato sostituisce il  comunicato del 13.7.2015.”


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