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Sui requisiti di accesso ai concorsi in polizia5 min read

Le disposizioni della direttiva 76/207 vanno interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina l’ammissione dei candidati al concorso per l’arruolamento alla scuola di polizia di detto Stato, indipendentemente dal sesso di appartenenza, a un requisito di statura minima ove tale normativa svantaggi un numero molto più elevato di persone di sesso femminile rispetto alle persone di sesso maschile e non risulti idonea e necessaria per conseguire il legittimo obiettivo che essa persegue.

Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 18 ottobre 2017, causa C-409/16 [1], avvocato generale Mengozzi, relatore de Lapuerta

A margine

Nella vicenda, una candidata di sesso femminile chiede al giudice greco l’annullamento di una clausola di accesso al concorso per l’arruolamento ad una scuola di polizia adottata sul fondamento di una normativa nazionale che subordina l’ammissione dei candidati a un requisito di statura minima per entrambi i sessi.

Il giudice nazionale rinvia la questione alla CGUE chiedendo, in particolare, se una normativa nazionale ai sensi della quale i candidati civili alle scuole di polizia devono, tra gli altri requisiti, “possedere una statura (uomini e donne) di almeno 1 metro e 70 centimetri”, sia conforme alle disposizioni della direttiva 76/207/CEE [2] e s.m.i. la quale vieta ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro nel settore pubblico (a meno che tale trattamento di fatto differenziato sia dovuto a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, e non vada oltre quanto adeguato e necessario ai fini del conseguimento dello scopo perseguito dalla misura).

La Corte rileva che la normativa nazionale tratta in modo identico, indipendentemente dal sesso di appartenenza, le persone che presentino la loro candidatura al concorso per l’arruolamento nella polizia.

Conseguentemente, detta normativa non instaura una discriminazione diretta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 76/207 [2]ma piuttosto una discriminazione indiretta, ai sensi del menzionato articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino.

Secondo costante giurisprudenza della Corte, vi è discriminazione indiretta quando l’applicazione di un provvedimento nazionale, benché formulato in modo neutro, di fatto sfavorisca un numero molto più alto di donne che di uomini (sentenze del 2 ottobre 1997, Kording, C‑100/95, punto 16 [3], e del 20 giugno 2013, Riežniece, C‑7/12, punto 39 [4]).

Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha rilevato che sono molte più le donne degli uomini che misurano meno di m. 1,70, sicché, in applicazione di questa normativa, le donne sarebbero nettamente svantaggiate rispetto agli uomini per quanto riguarda l’ammissione al concorso per l’arruolamento.

Tuttavia, una siffatta normativa non costituisce una discriminazione indiretta vietata dalla direttiva 76/207 [2]se è oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento sono appropriati e necessari.

Se è pur vero che spetta al giudice del rinvio determinare se sussista una siffatta giustificazione, la Corte è tuttavia competente a fornire indicazioni idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere.

Nella specie, il governo greco fa valere che la normativa oggetto del procedimento principale ha lo scopo di consentire lo svolgimento effettivo del compito della polizia greca e che il possesso di talune attitudini fisiche particolari, come una statura minima, costituisce un requisito necessario e appropriato per conseguire tale scopo.

In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di statuire che l’intento di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia costituisce una finalità legittima

Occorre pertanto verificare se un requisito di statura minima sia idoneo per garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale e non vada oltre quanto necessario al suo conseguimento.

A tal riguardo, sebbene sia vero che l’esercizio di funzioni di polizia attinenti alla protezione di persone e beni, alla detenzione e custodia degli autori di atti criminosi nonché al pattugliamento a scopo preventivo possono esigere l’utilizzo della forza fisica e presupporre un’idoneità fisica particolare, va rilevato che alcune funzioni di polizia, quali l’assistenza ai cittadini o la regolazione del traffico stradale, non richiedono apparentemente un ragguardevole impegno fisico (in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, punti 39 e 40 [5]).

Peraltro, anche a voler ritenere che tutte le funzioni esercitate dalla polizia greca richiedano un’idoneità fisica particolare, non sembra che una siffatta idoneità sia necessariamente connessa al possesso di una statura minima e che le persone di statura inferiore ne siano naturalmente mancanti.

Va ricordato inoltre che, fino al 2003, la normativa greca imponeva, ai fini dell’ammissione al concorso per l’arruolamento, una statura minima diversa per gli uomini e per le donne.

Le circostanze evocate dalla ricorrente, secondo cui, con riguardo alle forze armate, alla polizia portuaria e alla guardia costiera greca, sono imposte stature minime diverse per gli uomini e per le donne, e che, per quanto riguarda queste ultime, la statura minima è pari a m. 1,60 risultano parimenti pertinenti.

Pertanto, l’obiettivo perseguito dalla normativa oggetto del procedimento principale potrebbe essere conseguito con misure meno svantaggiose per le donne, quali una preselezione dei candidati al concorso per l’arruolamento alla scuola per agenti e per ufficiali della polizia fondata su prove specifiche che consentano di verificare le loro capacità fisiche.

Ne consegue che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, detta normativa non è giustificata.

Tutto ciò premesso, la CGUE afferma che le disposizioni della direttiva 76/207 [2]vanno interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina l’ammissione dei candidati al concorso per l’arruolamento alla scuola di polizia di detto Stato membro, indipendentemente dal sesso di appartenenza, a un requisito di statura minima, ove tale normativa svantaggi un numero molto più elevato di persone di sesso femminile rispetto alle persone di sesso maschile e non risulti idonea e necessaria per conseguire il legittimo obiettivo che essa persegue, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.