L’attività di tesoreria è sottoposta alla disciplina dell’accesso in quanto attività amministrativa in senso oggettivo

Tar Campania, Napoli, sentenza n. 4048 del del 28 giugno 2017Presidente Passoni, relatore Buonauro

A margine

Un’azienda sanitaria presentava, senza esito, al proprio tesoriere, un’istanza di accesso volta ad ottenere i documenti relativi ai rapporti pendenti con lo stesso istituto bancario.

Il Tar ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dalla banca in quanto, sotto il profilo della legittimazione passiva, la disciplina dell’accesso risulta applicabile anche agli istituti di credito investiti della funzione di tesoreria.

Per espressa previsione normativa, gli enti pubblici non possono infatti approntare un proprio sistema di gestione del denaro, ma sono obbligati a trasferire detti compiti in capo ad un soggetto privato.

L’attività di tesoreria è pertanto un’attività oggettivamente pubblica e, sotto tale profilo, anche l’operatore professionale privato che la esercita è sottoposto allo statuto della pubblica amministrazione.

Ne consegue che l’attività del tesoriere è sottoposta alla disciplina dell’accesso non in virtù dell’appartenenza nell’ambito del servizio pubblico, ma in quanto attività amministrativa in senso oggettivo.

L’accesso va dunque concesso, non essendo tra l’altro dubitale, nel caso di specie, l’interesse diretto, attuale e concreto dell’Asl ricorrente all’ostensione documentale, in quanto finalizzata alla ricostruzione ed al controllo dei profili contabili di gestione ed all’eventuale svincolo delle somme di propria competenza sottoposte a procedure esecutive.

Stefania Fabris


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