Nell’esame della domanda di partecipazione al concorso, la PA deve valutare, nel rispetto del principio della leale cooperazione tra le parti, l’effettiva consistenza del titolo dichiarato dal candidato e l’eventuale giustificato affidamento dell’interessato nella competenza dell’ente rilasciante.

Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, sentenza 4 dicembre 2017, n. 11962, Presidente Anastasi, Estensore Rizzetto

A margine

Il fatto – Nella vicenda, un candidato è dichiarato decaduto dalla graduatoria finale per la ferma prefissata di 1 anno per aver prodotto, in sede di domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di VFP1 nell’Esercito, una dichiarazione circa il possesso del brevetto di equitazione per sport olimpici (brevetto B) mentre era in possesso della sola patente ludica di tipo A. Pertanto il soggetto ricorre al Tar.

La sentenza – Il Tar richiama il proprio recente orientamento che ha superato l’indirizzo precedente – che faceva rigorosa applicazione delle clausole del bando che richiamavano l’attenzione del candidato sulla distinzione tra i due titoli e sulle conseguenze che si assumeva in caso di falsa dichiarazione – ritenendo che “non si può escludere del tutto, nel caso di specie, la sua buona fede al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso”, considerata anche la gravità “delle conseguenze dell’autocertificazione del possesso di titoli che non costituiscono requisiti di partecipazione, con particolare rilievo al valore della buona fede dell’interessato nel rendere le corrispondenti dichiarazioni” (ex plurimis: Tar Lazio-Roma, Sez. 1° Bis, 21 luglio 2017, n. 8850).

Peraltro, l’omessa verifica del brevetto in questione prima della predisposizione della graduatoria definitiva si pone in contrasto con il principio della leale cooperazione tra le parti, atteso che la ritenuta dichiarazione “mendace” avrebbe potuto comportare, eventualmente, la rivalutazione della posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria – in relazione all’effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello contestato – ma non la decadenza dalla ferma prefissata (da ultimo, Tar Lazio, Sez. I bis n. 11496/2017).

Secondo il Tar tali principi possono essere applicati al caso, in cui il ricorrente asserisce di aver presentato, all’atto dell’incorporamento, l’originale del titolo in questione, senza che l’Amministrazione ne abbia mai rilevato la difformità rispetto a quello prescritto dal bando per beneficiare del punteggio ulteriore, e precisando, quanto all’affermazione della falsità del titolo, di averlo conseguito presso un Ente effettivamente incluso nel CONI e riconosciuto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero del Lavoro.

Il Tar accoglie quindi il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di decadenza in quanto le circostanze rappresentate avrebbero dovuto indurre la PA ad approfondire l’effettiva consistenza del titolo e dell’eventuale giustificato affidamento dell’interessato nella competenza dell’ente rilasciante (Tar Lazio, Sez. I bis, n. 3170/2015).

 

 


Stampa articolo