Il giudice amministrativo difetta di attribuzione in materia di controversie sull’esclusione delle liste dalle elezioni politiche.

Consiglio di Stato, sez III, sentenza 16 febbraio 2018, n. 999, Pres. Balucani, Est. Birritteri

A margine

Fatto –  Una lista ricorre prima al TAR e poi, in appello, al Consiglio di Stato per l’annullamento del provvedimento che ha decretato la sua esclusione dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Sentenza – Il TAR Lazio, con la sentenza n. 1645 del 12 febbraio 2018 e, in appello, il Consiglio di Stato, con la pronuncia che si annota, dichiarano inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo in questa materia.

I Giudici di Palazzo Spada ricordano che il Governo non ha esercitata la parte di delega conferita con la legge n. 69 del 2009,  che avrebbe  consentito di introdurre “la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica“. E che , pertanto,  il contenzioso pre-elettorale per le elezioni politiche resta ad oggi regolato dal d.P.R. n. 361 del 1957,  secondo cui l’Ufficio centrale nazionale, istituito presso la Corte Suprema di Cassazione, è  competente per quanto concerne le controversie relative all’esclusione di liste e candidature (art. 23)  e le Assemblee di Camera e Senato controllano il procedimento elettorale, “in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio, basato su un regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento  (Corte Cost. 231 del 1975), riconducibile all’autodichia”.

Conclusione – I procedimenti elettorali preparatori delle elezioni politiche non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo e neppure in quella del giudice ordinario, ma sono soggetti a mezzi di tutela specifici, di carattere derogatorio che si giustificano con l’esigenza di garantire l’indipendenza del Parlamento anche con l’attribuzione della prerogativa di risolvere le controversie che riguardano i suoi componenti.

Il giudice amministrativo, invece, è competente a conoscere le controversie in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.


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