I consiglieri comunali, per tutelare i loro diritti derivanti dall’esercizio del mandato amministrativo, hanno diritto all’accesso agli atti delle società di diritto privato delle amministrazioni di appartenenza, anche se con capitale partecipato di minoranza, nei casi in cui lo scopo sociale rientra fra i fini dell’ente statutariamente individuati.

 L’accesso è tuttavia consentito per la conoscenza dei soli atti a rilevanza esterna, trattandosi di informazioni necessarie per valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale per il tramite dell’organo strumentale, che non deve sfociare in una funzione di controllo e di vigilanza, che spetta agli organi societari a ciò preposti.

 Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia e Romagna, Sez. II, sentenza 4 marzo 2013, n. 169, Pres.  Giancarlo Mozzarelli Est. Sergio Fina    

Tar Emilia_2013-169

Il caso

Un consigliere comunale ha impugnato al TAR  il diniego oppostogli alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi costituiti da fatture e distinte dettagliate delle entrate e delle uscite riguardanti il rendiconto di un progetto posto in essere da una società partecipata dall’Ente locale, cui il Comune partecipa al 20%.

La Società aveva motivato il diniego all’accesso con la propria natura di soggetto societario di diritto privato non svolgente, neppure in modo strumentale, alcuna attività di servizio pubblico locale.

 La sentenza

 Il Tar, con la sentenza breve in esame, ha ritenuto  legittima, in linea di principio, la richiesta dell’interessato volta alla conoscenza degli atti e della documentazione, concernenti il progetto,  per tutelare, in via generale, i diritti derivanti dalla propria posizione di consigliere comunale e più in particolare di consentire la piena conoscenza di elementi e di informazioni utili all’espletamento del mandato. Ha però osservato che la richiesta deve essere limitata al rendiconto delle entrate e delle uscite connesse al progetto per la parte attinente le operazioni compiute in un settore di attività di interesse pubblico, mentre va respinta per ciò che riguarda tutte le fatture emesse, stante l’estrema genericità di tale formulazione

 Commento

 La materia del diritto di accesso dei componenti di organi elettivi rispetto ad atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza è oggetto di approfondimenti e aggiornamenti per le problematiche che di volta in volta vengono all’evidenza.

 Superate le difficoltà iniziali di estendere ad essi l’utilizzo di uno strumento offerto ai cittadini estranei all’amministrazione, perché ritenuto rimedio eccessivo rispetto alle esigenze cui l’accesso medesimo sottende nell’esercizio delle funzioni, una volta ammesso, è nata una ampia e multiforme casistica, quale appare da questa non esaustiva elencazione:

 –    accesso e atti relativi a reato di rivelazione di segreto d’ufficio ex. art. 326 c.p. (Cass. Pen., Sez. VI, 20 Settembre 2009, sent. n. 39706);

–      accesso e diritto dei consiglieri comunali o provinciali ad ottenere una password (Cons. St., Sez. V, 08 Settembre 2011, sent. n. 5058);

–    accesso ad elenco concessioni edilizie rilasciate (Cons. St., Sez. IV, 21 Agosto 2006, sent. n. 4855);

–   accesso e non necessità di motivarne l’istanza (Cons. St., Sez. V, 09 Dicembre 2004, sent. n7900);

–    motivazione del diniego di accesso (TAR Abruzzo – Pescara, Sez. I, 07 Maggio 2012, sent. n. 190);

–    accesso ad atti di società miste (TAR Piemonte – Torino, Sez. I, 15 Febbraio 2012, sent. n. 934);

–    istanze di accesso generiche e istanze di accesso puntuali (TAR Toscana – Firenze, Sez. I, 11 Novembre 2009, n. sent. 1607);

–     accesso ad atti del P.R.G. non ancora approvati (TAR Campania – Salerno, Sez. II, 07 Novembre 2006, sent. n. 1961);

–       accesso ad atti dell’Ufficio protocollo dell’ente pubblico (TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 26 Maggio 2004, sent. n. 1770).

 

Invece, il caso ora affrontato è quello dell’accesso a atti di soggetti privati quali enti strumentali dell’amministrazione di appartenenza.

 

I consiglieri comunali hanno diritto all’accesso agli atti delle società di diritto privato delle amministrazioni di appartenenza, anche se con capitale partecipato di minoranza, nei casi in cui lo scopo sociale rientra fra i fini dell’ente statutariamente individuati.

L’accesso è tuttavia consentito per la conoscenza dei soli atti a rilevanza esterna, trattandosi di informazioni necessarie per valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale per il tramite dell’organo strumentale, che non deve sfociale in una funzione di controllo e di vigilanza, che spetta agli organi societari a ciò preposti.

 a sentenza merita adesione. L’esercizio delle funzioni di consigliere comunale presuppone la conoscenza degli atti e dei provvedimenti, oltre che degli organi dell’amministrazione, delle strutture operative dell’amministrazione medesima, quali gli enti strumentali. Non ha rilevanza, a questo riguardo, che gli enti medesimi siano istituiti come soggetti di diritto privato, quali società di capitali,  se attraverso di essi vengono perseguite  finalità attribuite dalla legge o dallo statuto all’ente locale.

 L’unico limite è rappresentato dagli atti di gestione e di amministrazione della società, perché con l’accesso si ntenderebbe esercitare funzioni di controllo e di vigilanza, non attribuibili ai consiglieri.

 

Mario Bassani


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