È legittimo il provvedimento dell’Ente locale che ha respinto la domanda di una Società per l’installazione e la gestione pubblicitaria di transenne “parapedonali, cioè per la protezione dei cittadini, sul suolo pubblico, ed ha motivato questo diniego con la necessità della gara.

 

Tar Lombardia – Milano, Sez. IV, 11 dicembre 2012, n. 3007, Pres A .Leo, Est. M. Santise

 

 Commento – La sentenza è da condividere. Lo scopo principale di queste transenne è quello della sicurezza dei pedoni, e l’Ente proprietario del suolo può provvedere alla loro installazione o “in proprio”, o avvalendosi della collaborazione di altri soggetti, che devono però essere individuati mediante una gara.

In contrario a quanto esposto si potrebbe obiettare che queste transenne sono “impianti pubblicitari di servizio” disciplinati dall’articolo 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Ma l’obiezione non sarebbe determinante.

Infatti, dato che queste transenne sono installate sul suolo pubblico, è necessaria la gara.

 


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