Il Ministero dell’Interno, con circolare n.300/A/352/13/111/57/6 dell’11 gennaio 2013, ha fornito opportuni chiarimenti in merito alla riscontrata circolazione con uso di targhe temporanee tedesche di veicoli già immatricolati in Italia e formalmente radiati dalla circolazione.

Le targhe in questione, definite temporanee o di breve termine, hanno una durata prefissata (5 giorni), sono prodotte in Germania da soggetti privati utilizzando una sequenza alfanumerica attribuita dall’Ufficio della motorizzazione tedesca ed hanno abbinato un documento di circolazione, anch’esso temporaneo, contenente i dati personali, tecnici ed identificativi del veicolo, che possono anche essere trascritti a mano dall’intestatario prima dell’utilizzo.

Le stesse sono assegnate senza particolari formalità a chiunque le richiede, sia esso cittadino tedesco o straniero, per motivi di prova, collaudo e/o trasferimento del veicolo, i cui dati abbinati alla targa non sono peraltro registrati in alcun Ufficio della Motorizzazione.

Le targhe e il documento di circolazione sono considerati validi solo se utilizzati per far circolare in Italia veicoli immatricolati in Germania, sulla base della nota diplomatica del 22 ottobre 1993 n.411 tra Italia e Germania, relativa al riconoscimento reciproco delle targhe di prova ed esclusivamente per le finalità e con le modalità sancite dall’Accordo medesimo.

Non sono, invece, validi quando sono utilizzati per far circolare nel nostro paese veicoli già immatricolati in Italia e ormai radiati dalla circolazione, che dopo la radiazione possono circolare sul territorio nazionale esclusivamente per recarsi ai valichi di frontiera.

La fattispecie è regolamentata dall’art.99 C.d.S. che consente la circolazione di veicoli immatricolati in Italia e radiati per esportazione solo per recarsi ai transiti di confine purché muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

Nei casi descritti la possibilità della circolazione in Italia con targhe temporanee tedesche vorrebbe dire applicare le norme di un ordinamento giuridico diverso e disapplicare le proprie. Una simile procedura non ha alcun fondamento giuridico né alcun vincolo di diritto comunitario o internazionale.

La circolazione di un veicolo già immatricolato in Italia e radiato dalla circolazione, munito di targhe temporanee tedesche, costituisce violazione dei seguenti articoli del codice della strada:
– art.93 co.1 e 7 in quanto circolante privo di immatricolazione e della carta di circolazione;
– art.100 co.1 e 11, perché non munito delle targhe italiane di immatricolazione;
– art.193 co.1 e 2 in quanto privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, essendo non valida quella riferita alle targhe temporanee.

Resta inteso che qualora il veicolo munito di targhe temporanee sia non radiato e ancora immatricolato in Italia, troverà applicazione l’art.100 co.12 C.d.S., per circolazione con targhe improprie, e l’art.193 co.1 e 2 se privo di copertura assicurativa diversa da quella delle targhe temporanee.


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