Con l’ entrata in vigore della nuova normativa sulle patenti (1), in attuazione delle Direttive Comunitarie 2006/126 e 2009/113 CE, a seguito della conseguente riformulazione degli artt. 135 e 136 del C.d.S., numerose sono state le innovazioni introdotte in tema di patenti di guida estere, ove, in particolare, si evidenzia un regime normativo differenziato per le patenti comunitarie rispetto ai titoli abilitativi alla guida rilasciati da Stati c.d. “extra U.E.”.

 Patenti rilasciate da Stati non appartenenti all’ U.E.

Si segnala, in primis, l’ obbligo, per il conducente titolare di patente rilasciata da Stato non appartenente all’ U.E., di recare a seguito detto documento per poter guidare in territorio italiano, non essendo più riconosciuta l’ equipollenza, come nella precedente formulazione dell’ art. 135 C.d.S., con il permesso internazionale di guida.

Quest ultimo (il permesso internazionale di guida) deve essere esibito, in alternativa alla traduzione giurata della patente, in aggiunta alla patente stessa qualora quest’ ultima non risulti conforme alle disposizioni delle Convenzioni internazionali.

Devono essere altresì conseguiti e recati a seguito anche per la guida in territorio italiano, eventuali titoli abilitativi professionali aggiuntivi richiesti dalla normativa dello Stato che ha rilasciato la patente.

Invariato invece il termine temporale di un anno dalla data di stabilimento in territorio italiano, per la validità della patente rilasciata dallo Stato estero. Decorso detto termine l’ utente ha l’ obbligo di convertire il documento, qualora ciò risulti possibile, ovvero deve conseguire la patente comunitaria rilasciata dallo stato Italiano a seguito di superamento del relativo esame.

Con specifico riferimento alla materia della conversione, vale la pena rammentare che le modifiche normative intervenute di fatto renderebbero necessario l’ adeguamento dei vari trattati internazionali, perlomeno in materia di tabelle di equipollenza. Nella ragionevole previsione di un consistente lasso di tempo per detti adeguamenti, il Dipartimento dei Trasporti Terrestri è intervenuto diramando direttive (2) da applicarsi nel “periodo transitorio” che si possono così riassumere :

– sino all’ intervenuta riformulazione delle singole intese bilaterali e correlativa comunicazione ufficiale, dovrà farsi luogo all’ applicazione delle tabelle di equipollenza attualmente vigenti;

– per il titolare di patente italiana che converta il documento in patente estera (per essersi ad es. stabilito in altro Stato), all’ atto dell’ eventuale nuovo stabilimento in territorio nazionale, dovrà essere presa in considerazione la tipologia di patente originariamente conseguita, anche qualora non fosse indicata nelle vigente tabelle di equipollenza, salvo verifica della permanenza dei requisiti. Nella nota esplicativa si cita ad es. il caso del titolare di patente italiana di categoria C1 che, a seguito di conversione, ottenga da uno Stato estero una patente corrispondente alla categoria “B” italiana ; al suo rientro potrà riottenere una patente di categoria C1. Viene fatta salva l’ ipotesi in cui si accerti la mancata conduzione, per un triennio, di mezzi relativi alla categoria in questione, (nell’ esempio la C1), caso in cui il richiedente verrà avviato a revisione straordinaria di patente, ex art. 128 C.d.S.;

– qualora il titolare di patente italiana convertita all’ estero abbia altresì acquisito abilitazioni superiori, potranno essergli riconosciute, sempre in riferimento alle tabelle di equipollenza vigenti.

In caso di mancata conversione della patente estera, da parte del cittadino straniero decorso un anno dallo stabilimento in territorio italiano, diverso è il regime sanzionatorio applicabile a seconda che il titolo abilitativo alla guida sia in corso di validità ovvero scaduto.

Nel primo caso trova infatti applicazione il disposto dell’ art. 126 /11 C.d.S., con ritiro del documento che, per il tramite della Prefettura sarò inoltrato all’ autorità del paese che l’ ha rilasciata. Nel secondo caso troverà applicazione l’ ipotesi di guida senza patente di cui all’ art 116 /15-16 C.d.S.

 Patenti comunitarie

Molto diverso il regime delle patenti rilasciate da Stati appartenenti all’ U.E., equiparate a tutti gli effetti ad una patente nazionale, liberamente utilizzabili in territorio italiano sulla base delle sole tabelle di equipollenza, per le quali non sussiste in nessun caso l’ obbligo di recare a seguito traduzione giurata, ovvero permesso di guida internazionale, anche se rilasciate anteriormente all’ ingresso nell’ U.E. dello Stato che le ha rilasciate, ovvero prima dell’ adeguamento della normativa interna a quella comunitaria.

Per le patenti comunitarie non è inoltre previsto l’ obbligo di conversione con due sole eccezioni : l’ ipotesi di patente priva di termine di validità dopo un biennio dall’ acquisizione della residenza in territorio italiano, ovvero l’ ipotesi di revisione di patente disposta ai sensi dell’ art. 128 Cd.S.

Ancora, conformemente alle direttive Comunitarie, non è consentita la titolarità di più di una patente comunitaria, per cui nel caso di accertamento di intervenuto conseguimento di più titoli abilitativi, si dovrà procedere al ritiro del documento di più recente rilascio.

Infine, anche a livello sanzionatorio, nei confronti del titolare di patente comunitaria sono applicabili le medesime sanzioni previste per il titolare di patente rilasciata dallo stato italiano, con unica eccezione dei provvedimenti di sospensione e revoca, come meglio di seguito dettagliato.

La precedente formulazione dell’ art. 129/3° conferiva al Prefetto del luogo ove veniva commessa la violazione (per la quale fosse prevista la sospensione del titolo abilitativo alla guida) la facoltà di sospensione della validità anche per patenti rilasciate da Stato estero, con segnalazione all’ Autorità emittente ed annotazione, ove possibile, sul documento stesso.

Il D.Lvo 59/2011 sopprime tale facoltà, in adeguamento alla normativa europea (3), per cui il Prefetto competente per la violazione, emetterà, a carico del titolare di patente estera (U.E.-S.E.E. o Extra U.E.) un provvedimento di “interdizione alla guida in territorio nazionale” per un tempo pari al periodo di sospensione comminato per la specifica violazione dalla norma del C.d.S.

Analogamente procederà in caso di infrazioni per le quali sia prevista la revoca della patente : in tale ipotesi la durata dell’ interdizione sarà pari a due anni, elevati a tre qualora le norme violate dalle quali discenda il provvedimento interdittivo siano gli artt. 186 – 186 bis o il 187 C.d.S.

(1) Decreto Legislativo 18 aprile 2011 nr. 59 e successive modifiche ed integrazioni

(2) circolare nr. 3494 / 23.18.01 datata 07 febbraio 2013

(3) paragrafo 2 art. 11 direttiva 126/2006 (prescrizione, per lo Stato ospite, della possibilità di irrogare, in luogo della sospensione o revoca del documento abilitativo alla guida, la sospensione o revoca del “diritto a guidare” )


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