Al via la riduzione del 30% dell’importo delle sanzioni previste dal codice della strada in caso di pagamento tempestivo.

Con la conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n.69, recante “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, è stata profondamente modificata la struttura dell’art.202 C.d.S., che disciplina le modalità per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni in materia di circolazione stradale.

Conversione dl n.69 del 2013

Il provvedimento, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è finalizzato a garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada e l’effettiva disponibilità di risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Tra le novità di maggiore spessore si segnalano:
• la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni al codice della strada;
• la previsione di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico;
• la riduzione della cauzione dovuta dal conducente professionale che nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose commette determinate violazioni;
• la decisione di emanare (entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione) un decreto interministeriale concernente procedure per la notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata senza spese per il destinatario;
• le modifiche alle norme sull’omologazione e l’abilitazione all’uso di macchine agricole.

Gli aspetti di dettaglio della modifica normativa sono illustrati in apposita circolare n.300/A/6333/13/101/20/21/1 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale datata 12 agosto 2013.

Di particolare rilievo per il trasgressore o l’obbligato in solido appare la riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella misura minima se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

La riduzione è applicabile anche ai casi di pagamento immediato obbligatorio previsti dall’art.202 co.2 bis C.d.S., per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, nonché dall’art.207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE.

E’ consentita, altresì, nei seguenti casi:
• violazione commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all’art.195 co.2 bis C.d.S.;
• pagamento ridotto previsto dall’art.193 co.3 C.d.S., applicando l’ulteriore riduzione del 30% sull’importo ottenuto dopo la riduzione a 1/4 sempre che il pagamento della sanzione così determinata avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

La riduzione non si applica, invece:
• alle violazioni della disciplina giuridica della circolazione stradale c.d. complementare, non compresa nel codice della strada, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo VI del codice della strada (è il caso, ad esempio, del d.lgs. 4 agosto 2008 n.144 e della legge 13 novembre 1978 n.727);
• a tutte le violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito (cfr., sul punto, art.202 co.3 e 3 bis C.d.S.);
• alle violazioni che comportano la sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell’art.210 co.3 C.d.S. e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Deve ritenersi ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario effettuare una nuova notifica al verbale.

Per le violazioni contestate o notificate dopo l’entrata in vigore della legge in argomento, nelle more di una modifica dei modelli dei verbali, dovrà sempre indicarsi, quale ulteriore modalità di pagamento, quella in forma agevolata, ridotta del 30%, entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione.

Si allega, in proposito, una tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni previste per le varie modalità di pagamento.

Tabella riassuntiva degli importi

Particolarmente significativa è la (re)introduzione, in deroga alle ordinarie previsioni ed in aggiunta ai meccanismi di pagamento immediato già previsti dall’art.207 C.d.S. (per i conducenti dei veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE) e dall’art.37 della legge 29 luglio 2010 n.120 (per i conducenti professionali ed in presenza di gravi violazioni), del pagamento diretto nelle mani dell’agente accertatore, a condizione che questi sia munito di idonea apparecchiatura che permetta la ricezione della somma tramite strumenti di pagamento elettronico.

In ordine a questa possibilità, i Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze dovranno promuovere la stipula di convenzioni con banche, con Poste Italiane S.p.A. e con altri intermediari finanziari.


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