La dichiarazione Tarsu è annuale, in quanto ogni annualità costituisce un’autonoma obbligazione tributaria.

Tuttavia ciò non significa che la dichiarazione debba essere ripresentata annualmente; infatti la disciplina del tributo (art. 70, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) prevede che, successivamente alla dichiarazione originaria, debbano essere denunciate soltanto le variazioni di occupazione, con la conseguenza che in assenza di modifiche da dichiarare, l’Ente impositore deve liquidare il tributo annualmente come se fosse stata ripresentata la denuncia originaria.

Tale meccanismo comporta che l’omessa dichiarazione, al pari della dichiarazione infedele, deve essere sanzionata, nei limiti del tempo di prescrizione, non soltanto per il primo anno di omissione o infedeltà, ma anche per quelli successivi, come ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1334 del 21 gennaio 2013, censurando ancora una volta quella parte di giurisprudenza di merito che sostiene l’applicabilità della sanzione solo per l’anno di omessa o infedele presentazione della dichiarazione.

Il convincimento della Suprema Corte si basa sulla considerazione che si tratta di un obbligo destinato a cessare solo nel momento dell’adempimento, cosicché la violazione sussiste e si ripete nel corso dei diversi anni d’imposta, sino al compimento di quanto richiesto dalla legge.

È bene, però, ricordare che dopo la notifica degli accertamenti, in ragione di quanto prevede l’art. 72 del citato decreto, il funzionario preposto, oltre ad iscrivere le somme accertate nei ruoli suppletivi, ai fini dell’applicazione del tributo a partire dall’annualità successiva a quella di emissione degli atti accertativi, inizierà ad iscrivere il tributo così riquantificato nei ruoli principali, in quanto l’accertamento non impugnato si sostituisce alla denuncia.

Ordinanza n 1334 del 31 gennaio2013

Laura Caporuscio


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