Il 16 novembre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero della Salute hanno emanato una nota relativa al punto 19, allegato V del REG UE 1169/2011 sulla deroga alla dichiarazione nutrizionale per produttori di “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.”
Infatti il 13 dicembre 2016 entra in vigore l’obbligatorietà di apporre in etichetta la dichiarazione nutrizionale (che se già presente sulle etichette deve comunque rispettare quanto previsto dal “nuovo” regolamento). Tale dichiarazione è prevista dall’articolo 9 del REG UE 1169/2011 relativo alla fornitura di corrette informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Secondo questo regolamento, le etichette dei prodotti alimentari dovranno contenere le seguenti indicazioni:

  1. a) la denominazione dell’alimento;
  2. b) l’elenco degli ingredienti;
  3. c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
  4. d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  5. e) la quantità netta dell’alimento;
  6. f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  7. g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
  8. h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
  9. i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
  10. j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  11. k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  12. l) una dichiarazione nutrizionale.

Tale regolamento terminerà di entrare in vigore il 13 dicembre 2016 proprio per la parte relativa alla dichiarazione nutrizionale. Questa dichiarazione, secondo la 1169 dovrà contenere i seguenti componenti:

  1. a) il valore energetico; e
  2. b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

L’indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale, che potrebbe essere arricchita con altri componenti, come previsto dall’Art 30) non è però obbligatoria per tutti gli alimenti pre-imballati, sono infatti esclusi gli alimenti elencati all’allegato V del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

Tale elenco recita:

ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

  1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
  4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
  5. il sale e i succedanei del sale;
  6. gli edulcoranti da tavola;
  7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
  8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
  9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
  10. gli aromi;
  11. gli additivi alimentari;
  12. i coadiuvanti tecnologici;
  13. gli enzimi alimentari;
  14. la gelatina;
  15. i composti di gelificazione per marmellate;
  16. i lieviti;
  17. le gomme da masticare;
  18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ;
  19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

È proprio il punto 19 quello che nel tempo ha fatto sorgere diversi dubbi, che sono stati appunto chiariti dalla nota del Ministero della Salute e di quello dello Sviluppo Economico. Infatti non era ben chiaro quanto fossero queste “piccole quantità” citate nel regolamento e non era nemmeno chiaro cosa si intendesse per “strutture locali”.

La Commissione Europea, su volere degli Stati Membri ha deciso che fossero proprio gli Stati a decidere quanto fossero queste piccole quantità di prodotto per il quale non era necessaria la dichiarazione nutrizionale e per questo il Ministero della Salute ha aperto una consultazione con il Ministero dello Sviluppo Economico sulla questione, che ha partorito la nota pubblicata il 16 novembre 2016.

Tale punto è stato introdotto nel regolamento per volere della Gran Bretagna, che voleva tutelare i produttori artigianali che producono, confezionano e vendono prodotti alimentari presso sagre o fiere di paese. Da questa istanza è nato il punto 19 che però doveva essere chiarito e specificato da ogni Stato Membro.

Puntualmente il Ministero della Salute, sentito quello dello sviluppo economico, ha dato una risposta. La nota riporta quanto segue:

“A decorrere dal 13 dicembre 2016 si applicherà l’obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Come è noto, i prodotti che non rispondono alla definizione di preimballato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011, non sono soggetti agli obblighi previsti dall’articolo 9 e 10 del medesimo regolamento, fatte salve le indicazioni di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera a) relative alle indicazioni sulle sostanze che provochino allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché alle altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 adottate nelle disposizioni nazionali.

L’indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale non è inoltre obbligatoria, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per gli alimenti elencati all’allegato V del predetto regolamento.

In particolare, il punto 19 dell’allegato V estende la deroga all’obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n. 1169/2011, agli “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.”.

Al riguardo va rilevato che, prima del regolamento (UE) n. 1169/2011, i regolamenti 852/2004/CE, sull’igiene dei prodotti alimentari, ed il regolamento 853/2004/CE, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, hanno introdotto una deroga all’applicazione dei rispettivi regolamenti che risulta analoga a quella riportata al punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Pur nella non coincidente formulazione dei due testi, l’art. 1, paragrafo 2, lettera c) del reg. 852/2004/CE e l’art. 1, paragrafo 3, lettera c) del reg. 853/2004/CE, dispongono che i due regolamenti non si applicano “alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali [o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale] che forniscono direttamente il consumatore finale.”.

Le linee guida applicative del reg. 852/2004 del pacchetto igiene, così come quelle relative al reg. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, oggetto di accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, forniscono un’interpretazione delle disposizioni in questione che consente di chiarire anche la portata della deroga dall’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale, prevista al punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011.

La disposizione del punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011 si ritiene debba applicarsi pertanto a:

– Alimenti artigianali. La deroga del punto 19 dell’allegato V include negli alimenti preimballati anche gli alimenti artigianali. Il riferimento agli alimenti artigianali emerge chiaramente nella versione originaria del regolamento che dispone “Food, including handcrafted food, laddove la traduzione italiana, pur essendo stata resa con riferimento al solo confezionamento di natura artigianale (anche confezionati in maniera artigianale) non cambia la sostanza.

– Fornitura diretta. La cessione degli alimenti, senza l’intervento di intermediari, da parte del “fabbricante di piccole quantità di prodotti”, direttamente al consumatore o alle “strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.” che ricomprendono, come chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, tutte le forme di somministrazione di alimenti. Restano esclusi dalla deroga, pertanto, i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale, quali ad esempio le centrali di acquisto.

– Fabbricante di piccole quantità di prodotti. Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite all’articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. La deroga del punto 19 dell’allegato V si applica, inoltre, agli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” da parte degli spacci aziendali.

– Livello locale delle strutture di vendita. Analogamente a quanto chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, il concetto di “livello locale”, come previsto dal considerando 11 del medesimo regolamento, deve essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l’Azienda di origine e il consumatore. E’ pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in “ambito nazionale”.

Il “livello locale” può essere identificato, in analogia alle predette Linee guida, “nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”.

– Vendita al dettaglio. La definizione di “vendita al dettaglio” può essere rinviata a quella contenuta all’art. 4 del Decreto legislativo n. 114/1998: “per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”. Tale definizione va integrata con la definizione di “collettività” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011.”

In pratica la nota non chiarisce chiaramente quanto siano queste “piccole quantità”, ma va a spiegare che per piccole quantità si intendono qualsiasi quantità di prodotto confezionato da microimprese, ovvero attività con meno di 10 dipendenti. Grande importanza è stata data anche al commercio a livello locale, ovvero all’interno della provincia di appartenenza.

Con questa nota si chiarisce finalmente l’unico dubbio ancora rimasto sulla dichiarazione nutrizionale, preparando così l’entrata in vigore obbligatoria prevista per il 13 dicembre 2016.


Stampa articolo