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Origine del pomodoro in etichetta2 min read

Etichetta pomodoro: obbligo di indicare l’origine per le conserve, i sughi e i derivati.

Dopo il latte, la pasta ed il riso, ora tocca al pomodoro. E’ infatti notizia degli ultimi giorni che  i Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda hanno firmato il decreto interministeriale per introdurre l’obbligo di indicazione dell’origine dei derivati del pomodoro.

Secondo il Ministero delle Politiche Agricole, il provvedimento nasce da un’istanza dei cittadini italiani, che anche a seguito di alcuni scandali mediatici, pretendeva di conoscere l’origine del pomodoro acquistato.

Difatti, per il Ministero, oltre l’82% degli italiani considera importante conoscere l’origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per i derivati del pomodoro. Tali dati sono emersi dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta appunto sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini.

Il provvedimento introduce la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e per il riso. Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro.

Come riporta il Ministero, le novità portate dal decreto riguardano le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia, che dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;

b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.

Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
I provvedimenti prevedono una fase per l’adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento completo delle etichette e confezioni già prodotte.

Il decreto decadrà in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 [1] che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

Per le violazioni degli obblighi di cui all’art. 2 commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste dall’art. 18, comma 2, del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 [2] (articolo 5, sanzioni applicabili). Vale a dire, sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra 1.600 e 9.500 euro.

Dott. Matteo Fadenti