Il 24 settembre scorso, sono entrati in vigore i decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act” e, nello specifico:

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 – Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Siamo quindi arrivati ai testi definitivi, che, almeno per quanto riguarda i temi relativi alla sicurezza sul lavoro, non sembrano avere avuto variazioni sostanziali rispetto a quanto preannunciato precedentemente all’entrata in vigore di questi. Il DLgs n. 151 del 14 settembre 2015, uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act, in vigore appunto da settembre, titola Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.


Sicurezza sul lavoro – Gli articoli che più di tutti si occupano degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro sono sicuramente l’art. 20 e l’art. 21. L’art. 20 ha per oggetto la modifica dell’art. 34 del TU 81/08, sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi. In conseguenza della modifica dell’art. 34, per il datore di lavoro non vi sono più i limiti disposti in relazione alle dimensione delle imprese, ovvero fino a cinque lavoratori, in ordine alla possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione. Con le modifiche del D.Lgs 151/2015, quindi, il datore di lavoro ha la possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori. Ovviamente sopra i cinque lavoratori non potrà essere l’unico a svolgere tale funzione, ma anche lui potrà rientrare nell’organico della squadra delle emergenze. Da qui anche la modifica al seguente comma 2-bis, nel quale sostituendo l’abrogato riferimento “comma 1-bis”, con le parole di “primo soccorso nonché di prevenzione incendi ed evacuazione” assume tale aspetto: “il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.”

Altro particolare rilevante ai fini della sicurezza sul lavoro è la disposizione contenuta ancora nell’articolo 21, comma 4, Capo III del D.Lgs 151/2015, per la quale viene abolito l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni. ” A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.”

Altre modifiche sono: modifiche nelle definizioni di operatore addetto all’uso di attrezzature e DPI:

e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. Tale aspetto va a modificare l’articolo 69 (Definizioni) del D. Lgs. 81/08 in relazione al Titolo III relativo ad attrezzature e DPI: “ai fini della definizione di ‘operatore’ incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro si introduce il riferimento al datore di lavoro che ne fa uso. Tale modifica trova fondamento nella necessità di colmare una lacuna legislativa già superata dall’interpretazione comune dello spirito sotteso al T.U. continuamente oggetto di richiesta di pareri”; questo va a specificare nero su bianco che anche un datore di lavoro o un lavoratore autonomo che utilizza una attrezzatura di lavoro o che svolge una lavorazione che richiede l’utilizzo di un D.P.I. debba rispettare gli obblighi normativi previsti (ad esempio effettuare i corsi di formazione per l’utilizzo delle attrezzature ed effettuare l’addestramento).


Sanzioni – Vengono modificate anche le sanzioni, nello specifico si tratta del mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazione. All’interno della norma sanzionatoria contenuta nell’articolo 55 del D.Lgs. 81/08 (“Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”), in coda a tutte le altre disposizioni viene aggiunto un ultimo comma (6-bis) che prevede che “in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g) (inviare i lavoratori entro le scadenze previste….), e dall’articolo 37, commi 1 (formazione generale e specifica ), 7 (formazione dirigenti e preposti), 9 (formazione addetti antincendio e primo soccorso) e 10 (formazione RLS), se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.” Perciò la mancata formazione dei lavoratori, piuttosto che la mancata sorveglianza sanitaria, è giustamente più grave e più gravosa per l’azienda se è nei confronti di cinque lavoratori piuttosto che di uno. Infatti maggiore è il numero di lavoratori per il quale non è stata rispettata a normativa, maggiore è la sanzione.

Questo è il link dove poter accedere al: DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151


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