Anche il Sindaco può essere chiamato a rispondere delle violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza n. 32358 del 17 gennaio 2017, depositata in data 5 luglio 2017 – presidente Di Nicola, relatore Andronio

A margine

Un sindaco si vede condannare per violazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per avere, quale datore di lavoro, omesso di verificare che la scuola materna comunale venisse sottoposta a regolare manutenzione tecnica e per non aver conseguentemente eliminato i difetti rilevati tali da pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il ricorrente presenta ricorso per cassazione eccependo la mancanza di motivazione della sentenza del tribunale in ordine all’avvenuta individuazione, da parte del Comune, del responsabile del servizio scuole, nella persona di un dirigente comunale.

Ad avviso della difesa, il dirigente comunale sarebbe, infatti, l’unico responsabile delle omissioni oggetto di contestazione, in ossequio al principio della separazione dei ruoli tra organi politici e organi di gestione, di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

La suprema Corte sottolinea, quindi, che dalle norme vigenti (art. 107, TUEL e art. art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del D.Lgs n. 81/2008) e dalla giurisprudenza della stessa Corte si evince chiaramente che, negli enti locali, per “datore di lavoro” si deve intendere “il dirigente” a cui spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa (Sez. 3, n. 47249 del 30/11/2005, Rv. 233017).

Tuttavia, la condizione necessaria per riconoscere tale qualità in capo al dirigente è che questo sia dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa (Sez. 3, n. 2862 del 17/10/2013, dep. 22/01/2014, Rv. 258374; Sez. 4, n. 34804 del 02/07/2010, Rv. 248349).

I dirigenti possono infatti sì assumere la qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 2, lett. b), ma, in assenza di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa, non possono essere ritenuti responsabili delle violazioni che sanzionano la mancata esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di ristrutturazione degli edifici scolastici (Sez. 3, n. 6370 del 07/11/2013, dep. 11/02/2014, Rv. 258898)

Qualora, pertanto, sia l’organo politico dell’ente locale ad essere imputato di una violazione in materia, lo stesso dovrà provare l’esistenza di un soggetto dirigente dotato di competenza nel settore, nonché dei mezzi per esercitare in concreto detta competenza.

Nel caso di specie, manca tuttavia la prova dell’effettivo conferimento della qualifica dirigenziale, dell’oggetto e dei limiti di tale eventuale conferimento, nonché della disponibilità da parte del dirigente di autonomi poteri ai fini della realizzazione della regolare manutenzione tecnica e della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori scolastici.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma della condanna.

Stefania Fabris


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