In data 2 maggio 2017, la V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei deputati e la prima Commissione permanente del Senato hanno reso parere favorevole con condizioni sul decreto correttivo al TU partecipate.

Tra le condizioni espresse dalla Camera:

  • all’articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il 30 giugno 2017 con le seguenti: entro il 30 settembre 2017 (sui termini per la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute da PP.AA.);
  • all’articolo 14, comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 giugno 2017 con le seguenti: entro il 30 settembre 2017 (sui termini per la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze);

Circa le osservazioni:

1) all’articolo 3, che modifica l’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016, inserendo nell’ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si valuti l’opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalla pubblica amministrazione con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all’ammontare del capitale sociale delle predette società;

2) all’articolo 5, comma 1, lettera d), si valuti l’opportunità di:

– aggiungere, infine, il seguente periodo: Il provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 15 e alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti (in riferimento al provvedimento con cui il Presidente della Regione può deliberare l’esclusione totale o parziale di società a partecipazione regionale);

3) all’articolo 6, comma 1, si valuti l’opportunità di sostituire la lettera a) con la seguente: a) dopo le parole: “e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate” aggiungere le seguenti: “ ai fini della realizzazione del medesimo scopo”;

4) all’articolo 9, si valuti l’opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, il primo periodo è sostituito con il seguente: “ Nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del presente decreto”.;

5) all’articolo 9, nell’ambito della novella introdotta all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l’opportunità di prevedere forme di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica che soddisfino determinati parametri di alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica che soddisfino determinati parametri di efficienza;

6) all’articolo 9, nell’ambito della novella introdotta all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l’opportunità di prevedere forme di cooperazione con il sistema delle autonomie regionali, nel caso in cui si tratti di effettuare controlli sulle società a partecipazione regionale;

7) all’articolo 11, che modifica l’articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si valuti l’opportunità di prevedere l’applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d’azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento a seguito di procedura competitiva;

8) all’articolo 11, che modifica l’articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si valuti l’opportunità di prevedere forme di disapplicazione, anche parziale, delle norme limitative alle assunzioni nei casi in cui l’aumento del fabbisogno di personale sia determinato dall’introduzione di nuovi obblighi, anche in materia di sicurezza, stabiliti dalla legge;

9) all’articolo 15, che modifica l’articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l’opportunità di ampliare da dodici a diciotto mesi il termine previsto al comma 4 del medesimo articolo 26, che disapplica le disposizioni del decreto per le società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti, al fine di favorire i processi di fusione e aggregazione in atto tra le società a partecipazione pubblica e incentivarne la quotazione nei predetti mercati;

10) al fine di incentivare i processi di aggregazione societaria degli enti territoriali, con particolare riferimento a settori per i quali siano previsti dalla legge ambiti territoriali ottimali o di riferimento, anche attraverso lo snellimento e la velocizzazione dell’iter decisionale, sia valutata la possibilità, in questa materia, di rafforzare, compatibilmente con le previsioni del testo unico degli enti locali, il ruolo decisionale della Giunta sulla base di indirizzi generali approvati dai Consigli, esplicitare la possibilità di gestire le partecipazioni pubbliche attraverso l’organismo che esercita il controllo analogo ed estendere la facoltà di utilizzare la procedura negoziata con un singolo acquirente in caso di aggregazioni che rispondano a obiettivi settoriali;

11) al fine di verificare l’impatto dei processi di razionalizzazione nei territori montani e in genere nelle aree territoriali marginali si valuti l’opportunità di prevedere adeguate forme di monitoraggio della evoluzione peculiare dei servizi in tali aree a seguito dell’introduzione delle norme di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente provvedimento”.

Tra le condizioni espresse dal Senato:

  • con riferimento all’intesa raggiunta in Conferenza unificata relativa alla facoltà di derogare all’articolo 4, comma 2, lettera a) per consentire alle amministrazioni pubbliche di partecipare in società che producano servizi di interesse economico generale anche oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento, si precisi che tale deroga è consentita solo se le società che intendono operare al di fuori del territorio di riferimento hanno ottenuto l’affidamento originario sulla base di una gara pubblica ed esclusivamente per nuovi affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.

Circa le osservazioni:

– all’articolo 4, comma 9, si segnala la necessità di stabilire che la facoltà del Presidente della Regione di “deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale” sia subordinata al rispetto di specifici criteri e di procedure di verifica, pena il rischio di vanificare totalmente gli obiettivi del provvedimento;

– all’articolo 4, comma 2, lettera d), si valuti attentamente l’opportunità di attribuire alle pubbliche amministrazioni la facoltà di istituire o partecipare a società pubbliche, a partecipazione pubblico-privata e a partecipazione pubblica anche minoritaria, non solo per la produzione di beni e servizi ma anche per lo svolgimento delle loro funzioni, e ciò anche in considerazione della norma di cui all’articolo 16 che attenua le modalità in cui deve essere assicurato il controllo analogo nelle società in house rispetto alla disciplina comunitaria in materia.

Il parere della Camera

Il parere del Senato


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