Il caso – Il Comune intende accollarsi un mutuo contratto, per la ristrutturazione di un immobile comunale, da una società a cui partecipa in qualità di socio.

Una possibile soluzione – La Corte dei conti, sezione regionale per la Lombardia, con la deliberazione n. 535/2012/PAR, ha affermato che il Comune per aiutare finanziariamente una società partecipata, accollandosi il mutuo da questa contratto, deve valutare tutte le diverse possibili soluzioni del caso, scegliendo quella che, attraverso un’analisi costi/benefici, risulta più vantaggiosa. Nel compiere siffatta valutazione, il Comune deve tener conto anche che con l’accollo del debito rinuncia al vantaggio della limitazione della responsabilità patrimoniale, derivante dallo status di socio, e alla proporzionale ripartizione dello stesso con gli altri soci.

La discrezionalità amministrativa impone che ogni decisione venga assunta evidenziando la rispondenza della stessa agli scopi dell’amministrazione, nonché a ragioni di efficienza, efficacia ed economicità rispetto a decisioni alternative, come per esempio, l’aumento di capitale o la ricapitalizzazione proporzionale da parte di tutti i soci, ovvero la decisione di liquidazione.

L’accollo del mutuo può costituire, inoltre, una forma surrettizia di soccorso finanziario. E’ necessario, pertanto, che tale operazione avvenga nel rispetto dei limiti di cui all’art. 6, comma 19, del Decreto Legge n. 78/2010. Questa norma, infatti, vieta agli enti locali di effettuare, salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Infine, trattandosi di un mutuo contratto dalla società per ristrutturare un immobile di proprietà comunale, è necessario che il Comune verifichi la compatibilità dell’operazione di accollo con la disciplina sul patto di stabilità. Le Sezioni riunite della Corte dei conti, infatti, con la deliberazione n. 9/2010, hanno evidenziato che siffatte operazioni possono risultare elusive del patto, per la loro capacità di differire il pagamento di un debito contratto nell’interesse dell’accollante, rispetto al momento in cui il debito stesso viene a maturazione, alterando la consistenza di cassa.

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte dei conti, sezione regionale di controllo par la Lombardia, deliberazione n. 535/2012/PAR

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 380/2012/PRSE

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 352/2012/PAR

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 324/2012/PRSE

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 271/2012/PRSE

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 270/2012/PRSE

 

 

 

 


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