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Riforma partecipate: al via le verifiche sulla revisione straordinaria3 min read

Con comunicato del 25 maggio u.s. [1], il Mef ha reso noti i primi esiti della rilevazione sulla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie effettuata ai sensi dell’art. 24 del TUSP [2], sottolineando quanto segue:

  • il 90% dei circa 10.500 enti tenuti ad effettuare la ricognizione ha provveduto alla trasmissione del piano (il restante 10% è rappresentato da comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti);.
  • le amministrazioni hanno comunicato la detenzione di n. 32.486 partecipazioni riconducibili a 5.698 società, delle quali 4.738 sono direttamente partecipate;
  • circa una società partecipata su tre sarà interessata da interventi di dismissione.

A seguito delle verifiche effettuate, la struttura di controllo ha avviato la spedizione di circa 170 lettere indirizzate ad altrettante amministrazioni pubbliche che potrebbero risultare inadempienti per aver dichiarato l’intento di non procedere a razionalizzazioni o dismissioni.

Si tratta di richieste di chiarimenti rivolte ad un primo gruppo di 300 enti (Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni capoluogo di provincia e Comuni non capoluogo con popolazione superiore a 50.000 abitanti) selezionati in ragione della loro rilevanza.

L’obiettivo è quello di approfondire l’analisi delle partecipazioni che gli enti hanno dichiarato di non voler dismettere e che non sembrano avere i requisiti previsti per il loro mantenimento in termini di tipo di attività svolta, fatturato, risultato economico, numero dei dipendenti e numero degli amministratori.

Le verifiche condotte hanno infatti portato all’individuazione di circa 1.600 società che presentano elementi di criticità rispetto alle disposizioni della riforma.

Nel contempo, è in corso la realizzazione di un nuovo applicativo “Partecipazioni” mediante il quale gli enti potranno comunicare i dati relativi alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, nonché gli esiti definiti in sede di razionalizzazione periodica, i cui provvedimenti dovranno essere approvati, ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico [2], entro il 31 dicembre 2018.

Con questi nuovi dati, il Mef potrà verificare anche l’effettiva attuazione delle misure di razionalizzazione indicate nei precedenti piani di revisione straordinaria (ovvero l’alienazione, la fusione o la messa in liquidazione della società).

A questo comunicato è seguita tre giorni dopo, per l’esattezza il 28 maggio, la diffusione di un nuovo nuovo orientamento [3], con cui il Ministero ha chiarito il contenuto e i limiti delle competenze spettanti alla nuova Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo, istituita ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 [2], precisando che la stessa:

  • può fornire orientamenti e indicazioni sull’applicazione del TUSP [2], nonché, ove richiesta, chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel medesimo testo unico;
  • è incaricata di verificare la rispondenza dei piani di razionalizzazione ai criteri indicati nel TUSP [2], utilizzando le informazioni e i dati raccolti nella banca dati “Partecipazioni”, condivisa con la Corte dei conti;
  • deve parallelamente monitorare l’effettiva attuazione delle misure indicate nei piani;
  • nei casi di incongruenza o inadeguatezza delle informazioni presenti in banca dati, può richiedere, compatibilmente con i contenuti delle Linee Guida per lo svolgimento dell’attività dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica [4], l’attivazione dei poteri di indagine del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 5, del TUSP [2].

La struttura, tuttavia, non può sovrapporsi alle valutazioni delle Autorità preposte alla vigilanza sull’osservanza di specifiche normative di settore, né può fornire chiarimenti sulle disposizioni del Testo Unico [2] la cui attuazione rientra nelle competenze di altri Ministeri o Agenzie

E’ inoltre estranea ai processi deliberativi rimessi alla esclusiva competenza degli organi sociali o dell’ente pubblico socio (come, ad esempio, quelli concernenti verifiche della congruità/convenienza di eventuali piani di riequilibrio economico – finanziario di una società) non potendo ledere i rispettivi ambiti di autonomia e discrezionalità.

Stefania Fabris