Un Comune presenta interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere se l’imposta di bollo debba essere applicata anche agli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalla banca nell’ambito del Servizio di tesoreria.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello, con la risoluzione n. 84/E del 16 settembre 2014, chiarisce che, stante il peculiare rapporto sussistente tra l’ente locale e il tesoriere, disciplinato dall’art. 209 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non trova applicazione l’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa.

Secondo l’Agenzia, il rapporto di tesoreria non è assimilabile al rapporto che si instaura tra l’ente gestore, che svolge attività bancaria, finanziaria o assicurativa, e la propria clientela. Il tesoriere, infatti, cura la gestione finanziaria dell’ente e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, nonché la custodia di titoli e valori.

Inoltre, non è trascurabile che l’articolo 93, comma 2, del TUEL preveda che “Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.

E che l’articolo 226, comma 1, del medesimo TUEL disponga che “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’art. 93, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto“.

Dall’esame delle richiamate disposizioni, si evince che la banca quando agisce in veste di tesoriere svolge la funzione di agente contabile dell’ente locale e la documentazione inviata a quest’ultimo, in virtù della convenzione di tesoreria, è riconducibile e funzionale alla redazione del conto della gestione cui il tesoriere è obbligato per legge.

In conclusione, secondo l’Agenzia, la documentazione inviata dal tesoriere all’ente locale, in relazione a rapporti di conto corrente e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, può essere ricondotta nella previsione di cui all’articolo 27 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, che stabilisce l’esenzione, in modo assoluto, dall’imposta di bollo, per i “Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell’interesse delle dette amministrazioni“.


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