Gli aumenti delle tasse è meglio nasconderli, per non farli conoscere, nonostante il diritto all’informazione previsto dallo Statuto del contribuente? Sembra proprio di sì, almeno per quanto riguarda l’aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, rintanato nel decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  che introduce “Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca“, materia che nulla ha a che vedere con quella tributaria.

La disposizione, in particolare, è contenuta nell’articolo 26, comma 2, del suddetto decreto, a mente del quale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, aumenta a 200 euro la misura fissa delle  imposte di registro, catastale e ipotecaria (in precedena era di 168 euro).

L’aumento, come previsto dal comma 3 della disposizione, ha effetto nello specifico:

a)  per gli atti  giudiziari  pubblicati  o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e  perle scritture private autenticate a  partire dal suddetta data;

b) per  le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per  la registrazione dalla medesima  data;

c) per  le  formalità  di trascrizione, di  iscrizione,  di  rinnovazione  eseguite  e  per  le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

Il comma 1 dello stesso articolo 26 modifica il comma 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ragione per cui, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014,  gli atti traslativi a titolo oneroso della  proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali  immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi sono esenti da bollo e scontono l’imposta catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro. Lo stesso dicasi per per gli atti traslativi delle case di abitazione, escluse le abitazioni signorili (cat. A1), le ville (cat. A8) e i castelli (cat. A9).

La disposizione, unitamente a quella sulle accise contenuta nell’art. 25 dello stesso, serve a finanziare i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle nuove misure in materia di istruzione, università e ricerca.

E’ da annotare che il decreto n. 23 sul fereralismo muinicipale devolve ai comuni la fiscalità immobiliare (imposte di registro, ipotecaria, catastale, imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario, cedolare secca sugli affitti).


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