E’ necessario il  permesso di costruire se la ristrutturazione edilizia comporta interventi che rendono l’organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; serve invece la SCIA nel caso d’interventi di ristrutturazione c.d. «leggera».

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5984 del 19 ottobre 2018; Pres. S. Santoro, Est. D. Simeoli.


A margine

Il Consiglio di Stato fornisce utili indicazioni per comprendere quando un intervento edilizio è soggetto a permesso di costruire e quando a SCIA.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. In tale prospettiva, la ristrutturazione ‒ nelle forme dell’intervento “conservativo” o “ricostruttivo” ‒ si pone in continuità con tutti gli altri interventi edilizi cosiddetti minori (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), che hanno per finalità il recupero del patrimonio edilizio esistente. Ai sensi dell’art. 10, comma l, lettera c), del Testo unico in materia edilizia (TUE) le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso (ristrutturazione edilizia).

In via residuale, la SCIA assiste invece i restanti interventi di ristrutturazione c.d. «leggera» (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell’edificio preesistente). In relazione, invece, agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 sono soggetti a SCIA solo gli interventi che non alterano la sagoma dell’edificio.

L’art. 22, comma 3, del TUE prevede tre diverse tipologie di interventi edificatori ‒ di cui la prima è costituita proprio da quelli di ristrutturazione, come individuati dal precedente art. 10, comma 1, lettera c) ‒ sottoposti al regime del permesso di costruire, per i quali, per ragioni di carattere acceleratorio, si consente all’interessato di optare per la presentazione della DIA (c.d. “super DIA”). Tale facoltà di opzione esaurisce i propri effetti sul piano prettamente procedimentale, atteso che su quello sostanziale (dei presupposti), penale e contributivo resta ferma l’applicazione della disciplina dettata per il permesso di costruire.


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