La Ministra Lanzetta, con lettera in data 26 giugno 2014, si appella al senso di responabilità dei presidenti delle province in “liquidazione” e li invita a continuare a garantire i servizi essenziali soprattuto per quelle attività “correlate alla sicurezza della popolazione (ad esempio, in materia di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e del rischio sismico) anche nel regime speciale di proogatio definito dalla cossidetta riforma “Delrio”.
Peccato però che la Ministra dimentichi di chairire qual’è l’effettivo ambito di operatività dell’0rdinaria mministrazione dei presidenti prorogati. Questi, infatti, come previsto dai commi 14 e 82 dell’art. 1 della legge 56/2014, possono assicurare l’ordinaria amministrazione “nei limiti della gestione provvisoria degli enti locali” ex articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000. Questa disposizoone, prevista per gli enti sprovvisti dei bilanci di previsione dopo la scadenza del termine legale per la loro approvazione, consente solo l’assolvimento delle obbligazioni gia’ assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, il pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, le sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
Non risolve il problema l’inserimento fra i poteri del presidente in regime di prorogatio, della possibilità di assumere anche gli atti urgenti e improrogabili prevista (commi 14 e 82 della legge n. 56/2014), in quanto l’urgenza e l’improrogabilità esclude tutte quelle azioni di prevenzione che richiedono l’assunzione di nuove obbligazioni.
Il suggerimento potrebbe essere di eliminare il vincolo della gestione provvissoria ex art. 163, comma 2, del TUEL, lasciando nel periodo della “prorogatio” almeno per le provincie con il bilancio di previsione 2014 approvato, solo quello dell’ordinaria amministrazione. Questa modifica permettere alle province in cui la “gestione commissariale” durerà per un periodo non brevisisomo, come avviene per esempio per quelle da sostitire con le città metropolitane, di garantire i servizi essenziali senza inutili limiti eccezionali di spesa.
Si veda in questa Rivista:
– il parere del Dipartimento della Funzione Publbica;
– il parere della Corte dei conti, sez. reg. per il controllo della Lombardia