L’art. 82, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 dispone che l’indennità di funzione sia “dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”. A fronte del collocamento in aspettativa, oltre al mancato dimezzamento dell’indennità, il legislatore (art. 86, comma 1) concede all’amministratore che sia lavoratore dipendente il diritto al versamento dei contributi a carico dell’amministrazione locale presso cui espleta il mandato.
Secondo la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Liguria, ove l’analogo beneficio, previsto dall’art. 86 comma 2 del TUEL per i lavoratori non dipendenti, non fosse collegato alla esplicita e totale rinuncia, durante il mandato, all’attività professionale espletata, questi ultimi verrebbero a cumulare due benefici che il legislatore, per i lavoratori dipendenti, ritiene invece incompatibili (l’indennità di funzione in misura piena, ex art. 82 comma 1 TUEL, ed il versamento dei contributi sostitutivi, ex art. 86 comma 2 TUEL), oltre a continuare a svolgere la propria attività professionale o imprenditoriale (non dedicandosi a tempo pieno all’espletamento dell’incarico di amministratore).