La Corte costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la gratuità degli incarici conferiti dalle pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive, facendo salvo il rimborso delle spese sostenute nel limite massimo di 30 euro a seduta, qualifica la norma impugnata come principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», ascrivibile alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Corte Costituzionale 16 aprile 2014, n. 99; Pres. Silvestri, Rel. Mattarella


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