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Ampliata la tutela dei consumatori per le comunicazioni commerciali non corrette

IN POCHE PAROLE

Avviato ,l’iter per l’approvazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) , per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori

COMUNICATO STAMPA [1]

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2022 con l’esame in sede preliminare, il Consiglio dei ministri ha  avviato l’iter per

Il comunicato stampa del Governo

«ll Consiglio dei Ministri, […] ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori.

Il decreto amplia la tutela dei consumatori nel caso di contratti con clausole vessatorie, di condotte commerciali scorrette, di concorrenza sleale o di comunicazioni commerciali non veritiere con conseguente modifica della disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative.

Si prevede, tra l’altro, che gli annunci di riduzione del prezzo devono indicare quello praticato nei 30 giorni precedenti; sono esentati i prodotti presenti sul mercato da meno di trenta giorni e i prodotti agricoli e alimentari deperibili. Inoltre, si riconduce alla nozione di pratica ingannevole anche la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche e si arricchisce l’elenco delle informazioni considerate ingannevoli, includendo anche le indicazioni relative alle caratteristiche dell’offerente.

Si integra l’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli con quelle di: mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento per ottenere una classificazione migliore dei prodotti; rivendita di biglietti per eventi acquistati utilizzando strumenti automatizzati; utilizzo di recensioni del prodotto false o senza averne verificata l’autenticità.

Con riguardo al regime sanzionatorio: si eleva da 5 a 10 milioni il limite massimo edittale relativo alla sanzione irrogabile dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta; in caso di sanzioni irrogate su operatori transfrontalieri sulla base di informazioni acquisite anche da Autorità europee, la sanzione è pari al 4% del fatturato realizzato in Italia (in mancanza il massimo edittale è pari a 2 milioni di euro); si aumenta, da 5 a 10 milioni di euro, il massimo edittale della sanzione irrogabile dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti; si consente al consumatore di adire il giudice ordinario in caso di pratiche commerciali sleali; si prevede la sanzione da 5.000 euro a 10 milioni per violazioni in materia di clausole vessatorie. Nell’irrogare le sanzioni, l’AGCM tiene conto anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

Infine, si prolunga a trenta giorni il termine per l’esercizio del diritto di recesso con riferimento ai soli contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore e di escursioni organizzate per vendere prodotti».